Art. 184
Tutela  della  salute  e  sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze
                               armate

1.  La  normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilita' con gli
speciali  compiti  e  attivita'  da  esse  svolti, tenuto conto delle
insopprimibili   esigenze   connesse   all'utilizzo  dello  strumento
militare,  come valutate dai competenti organismi militari sanitari e
tecnici.
2.  I  limiti  di  compatibilita' e le esigenze connesse all'utilizzo
dello  strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa
parte  emanato  nel  rispetto  delle  procedure previste dall'art. 3,
comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 
          Nota all'art. 184:
             -  Il  testo  del  comma  2, 1° periodo, dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
          dell'articolo  1  della  legge  3  agosto  2007, n. 123, in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di  lavoro),  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  30  aprile  2008,  n.  101, e' il
          seguente:
             «2.  Nei  riguardi  delle Forze armate e di Polizia, del
          Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della  difesa  civile,  dei  servizi  di protezione civile,
          nonche'    nell'ambito    delle    strutture   giudiziarie,
          penitenziarie,    di   quelle   destinate   per   finalita'
          istituzionali  alle  attivita'  degli organi con compiti in
          materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  e coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado,  degli uffici all'estero di cui all' articolo 30 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni   del   presente   decreto   legislativo  sono
          applicate   tenendo   conto   delle  effettive  particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative  ivi  comprese  quelle  per  la  tutela della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita'  condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
          Carabinieri,  nonche'  dalle  altre  Forze di polizia e dal
          Corpo  dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate  entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
          di  entrata  in vigore del presente decreto legislativo con
          decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988, n. 400, dai Ministri competenti di
          concerto  con  i  Ministri del lavoro, della salute e delle
          politiche  sociali  e per le riforme e le innovazioni nella
          pubblica   amministrazione,   acquisito   il  parere  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          sentite  le  organizzazioni sindacali comparativamente piu'
          rappresentative  sul piano nazionale nonche', relativamente
          agli  schemi  di  decreti  di interesse delle Forze armate,
          compresa  l'Arma  dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
          di    finanza,    gli   organismi   a   livello   nazionale
          rappresentativi del personale militare; ».