Art. 1841 
Cessazione dal servizio per infermita' non  dipendente  da  causa  di
                              servizio 
 
1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermita'
non dipendente da causa di servizio al raggiungimento dell'anzianita'
contributiva di  cui  all'articolo  52,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
2. Al personale militare  compete  la  pensione  di  inabilita'  alle
condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8  agosto
1995, n. 335. 
 
          Note all'art. 1841:
             -  Il  testo  dell'articolo 52, comma 1, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n. 1092
          (Approvazione  del  testo unico delle norme sul trattamento
          di  quiescenza  dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
          Stato),  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, e' il seguente:
             «Art.   52   (Diritto  al  trattamento  normale).  -  1.
          L'ufficiale,  il  sottufficiale e il militare di truppa che
          cessano   dal  servizio  permanente  o  continuativo  hanno
          diritto  alla  pensione  normale  se  hanno  raggiunto  una
          anzianita'  di  almeno  quindici anni di servizio utile, di
          cui dodici di servizio effettivo.».
             -  Il  testo  dell'articolo  2,  comma 12, della legge 8
          agosto  1995,  n.  335  (Riforma  del sistema pensionistico
          obbligatorio  e  complementare Approvazione del testo unico
          delle  norme  sul  trattamento di quiescenza dei dipendenti
          civili  e militari dello Stato), pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
          e' il seguente:
             «12.  Con  effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti
          delle  Amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1 del
          decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
          forme  di  previdenza esclusive dell'assicurazione generale
          obbligatoria,  nonche' per le altre categorie di dipendenti
          iscritti  alle  predette  forme  di previdenza, cessati dal
          servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio
          per  le  quali  gli  interessati si trovino nell'assoluta e
          permanente  impossibilita'  di svolgere qualsiasi attivita'
          lavorativa,  la  pensione  e'  calcolata  in  misura pari a
          quella  che  sarebbe  spettata  all'atto del compimento dei
          limiti  di  eta'  previsti per il collocamento a riposo. In
          ogni  caso  non potra' essere computata un'anzianita' utile
          ai  fini  del trattamento di pensione superiore a 40 anni e
          l'importo  del  trattamento stesso non potra' superare l'80
          per cento della base pensionabile, ne' quello spettante nel
          caso  che l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio.
          Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
          al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
          contribuzione  previsti per il conseguimento della pensione
          di  inabilita'  di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno
          1984,  n. 222 . Con decreto dei Ministri del tesoro, per la
          funzione  pubblica  e del lavoro e della previdenza sociale
          saranno   determinate   le   modalita'   applicative  delle
          disposizioni del presente comma, in linea con i principi di
          cui  alla  legge  12  giugno  1984, n. 222, come modificata
          dalla  presente  legge. Per gli accertamenti ed i controlli
          dello  stato  di  inabilita' operano le competenze previste
          dalle   vigenti   disposizioni  in  materia  di  inabilita'
          dipendente da causa di servizio.».