Art. 1841 Cessazione dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio 1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermita' non dipendente da causa di servizio al raggiungimento dell'anzianita' contributiva di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Al personale militare compete la pensione di inabilita' alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Note all'art. 1841: - Il testo dell'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, e' il seguente: «Art. 52 (Diritto al trattamento normale). - 1. L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianita' di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.». - Il testo dell'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, e' il seguente: «12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita' applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di servizio.».