Art. 1842
Cessazione  dal  servizio  per  infermita'  dipendente  da  causa  di
                              servizio

1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermita'
dipendente  da  causa  di  servizio  con  diritto  alla  pensione  di
privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
 
          Note all'art. 1842:
             -  Gli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
          note all'articolo 1841, contengono disposizioni relative al
          trattamento privilegiato (Titolo IV artt. 64- 80).
             In   particolare,   il  testo  dell'articolo  64  e'  il
          seguente:
             «Art.  64  (Diritto  alla  pensione). - 1. Il dipendente
          statale che per infermita' o lesioni dipendenti da fatti di
          servizio abbia subito menomazioni dell'integrita' personale
          ascrivibili  a  una delle categorie della tabella A annessa
          alla  legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione
          privilegiata  qualora  dette  menomazioni  lo  abbiano reso
          inabile al servizio.
             2.  Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di
          servizio   sono  quelli  derivanti  dall'adempimento  degli
          obblighi di servizio.
             3. Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si
          considerano  dipendenti  da  fatti  di servizio solo quando
          questi  ne  sono  stati  causa ovvero concausa efficiente e
          determinante.».