Art. 1842 Cessazione dal servizio per infermita' dipendente da causa di servizio 1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermita' dipendente da causa di servizio con diritto alla pensione di privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Note all'art. 1842: - Gli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, contengono disposizioni relative al trattamento privilegiato (Titolo IV artt. 64- 80). In particolare, il testo dell'articolo 64 e' il seguente: «Art. 64 (Diritto alla pensione). - 1. Il dipendente statale che per infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrita' personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. 2. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. 3. Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.».