Art. 1847
                   Computo del servizio effettivo

1.  Il  computo  del  servizio  effettivo  si  effettua dalla data di
assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso.
2.   Il  tempo  trascorso  durante  la  sospensione  dall'impiego  e'
computato  in  ragione  della  meta',  ferma restando l'integrale non
computabilita'  dei  periodi  di  detenzione per condanna penale, dei
periodi  di  aspettativa  per motivi privati e di quelli trascorsi in
qualita' di richiamati senza assegni.