Art. 1848
                Riunione e ricongiunzione dei servizi

1. Al personale militare si applicano le norme in materia di riunione
e  ricongiunzione  di  servizi,  riscatto, totalizzazione dei periodi
assicurativi  e  prosecuzione  volontaria  previste  per i dipendenti
dello  Stato,  in quanto compatibili con le disposizioni del presente
capo.