Art. 1850
                  Servizio nei reparti di campagna

1. Il servizio prestato nei reparti di campagna di cui all'articolo 3
della  legge  23  marzo  1983,  n.  78, con percezione delle relative
indennita', e' computato con l'aumento di un quinto.
 
          Nota all'art. 1850:
             - Il testo dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n.
          78  (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa
          alle   indennita'   operative   del   personale  militare),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85,
          e' il seguente:
             «Art.  3  (Indennita' d'impiego operativo per reparti di
          campagna).   -   1.   Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali
          dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica in servizio
          presso  i  comandi,  gli  enti,  i  reparti  e le unita' di
          campagna  appresso  indicati spetta l'indennita' mensile di
          impiego  operativo nella misura del 115 per cento di quella
          stabilita  dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente
          per  l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della
          stessa   anzianita'   di   servizio  militare,  escluse  le
          maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:
              corpi d'armata;
              divisioni;
              brigate e aerobrigate;
              stormi e reparti di volo equivalenti;
              gruppi,  gruppi  squadroni,  squadriglie e squadroni di
          volo;
              reparti elicotteri e reparti antisom;
              reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
              reparti intercettori teleguidati (IT);
              comandi   e   reparti  di  difesa  foranea  e  batterie
          costiere;
              unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;
              centrali e centri operativi in sede protetta;
              unita'  di  supporto,  comandi,  enti  e  reparti,  non
          inquadrati  nelle  grandi unita', aventi caratteristiche di
          impiego operativo di campagna.
             2.  Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi,
          grandi  unita',  unita',  reparti  e  supporti delle truppe
          alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennita' mensile
          di  impiego  operativo  nella  misura  del 125 per cento di
          quella   stabilita   dal   primo   comma  dell'articolo  2,
          rispettivamente   per  l'ufficiale  o  sottufficiale  dello
          stesso   grado   e  della  stessa  anzianita'  di  servizio
          militare,  escluse  le maggiorazioni indicate nella nota b)
          dell'annessa tabella I.
             3.  Ai  graduati e militari di truppa volontari, a ferma
          speciale   o   raffermati  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica  e'  corrisposta  un'indennita' di impiego
          operativo  mensile di lire 60.000 quando il servizio presso
          i  comandi, gli enti, i reparti e le unita' di cui al primo
          comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi,
          grandi unita', unita', reparti e supporti di cui al secondo
          comma».