Art. 1852 Servizio di navigazione 1. Il servizio di navigazione, prestato con percezione delle indennita' di imbarco di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' computato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Note all'art. 1852: - Il testo dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, citata nelle note all'articolo 1850, e' il seguente: «Art. 4 (Indennita' di imbarco). - 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. 2. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. 3. Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili. 4. Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili. 5. Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorche' non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto». - Il testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su costa). - 1. Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonche' dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari. 3. Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine e' aumentato di due quinti. 4. Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra e' aumentato della meta'».