Art. 1852
                       Servizio di navigazione

1.   Il  servizio  di  navigazione,  prestato  con  percezione  delle
indennita'  di  imbarco  di  cui  all'articolo 4 della legge 23 marzo
1983,  n.  78, e' computato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
 
          Note all'art. 1852:
             - Il testo dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n.
          78, citata nelle note all'articolo 1850, e' il seguente:
             «Art.  4  (Indennita' di imbarco). - 1. Agli ufficiali e
          ai    sottufficiali    della    Marina,   dell'Esercito   e
          dell'Aeronautica   imbarcati   su  navi  di  superficie  in
          armamento  o  in  riserva  iscritte nel quadro del naviglio
          militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura
          del  170  per  cento  dell'indennita'  di impiego operativo
          stabilita  dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente
          per  l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della
          stessa   anzianita'   di   servizio  militare,  escluse  le
          maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I.
             2.  Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali  della Marina,
          dell'Esercito  e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili
          spetta  l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220
          per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal
          primo    comma   dell'articolo   2,   rispettivamente   per
          l'ufficiale  o  sottufficiale  dello  stesso  grado e della
          stessa   anzianita'   di   servizio  militare,  escluse  le
          maggiorazioni  indicate  nella nota b) dell'annessa tabella
          I.
             3. Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e
          militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati
          della   Marina,   dell'Esercito   e   dell'Aeronautica   e'
          corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
          lire  90.000  quando  imbarcati  su  navi  di superficie in
          armamento  o  in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati
          su sommergibili.
             4.  Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva
          della   Marina,   dell'Esercito   e   dell'Aeronautica   e'
          corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
          lire  36.000  quando  imbarcati  su  navi  di superficie in
          armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su
          sommergibili.
             5.  Le  indennita'  di  cui ai precedenti commi spettano
          anche  al  personale  imbarcato  su navi di superficie o su
          sommergibili  in  allestimento,  ancorche' non iscritti nel
          quadro  del  naviglio  militare,  a  partire  dalla data di
          inizio delle prove di moto».
             -  Il  testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
          note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «Art.  19 (Servizio di navigazione e servizio su costa).
          - 1. Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo
          di navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo;
          lo  stesso  aumento  si applica per il servizio prestato da
          detti  militari  sulla  costa  in  tempo di guerra. E' pure
          aumentato  di  un terzo il servizio di navigazione compiuto
          dai  militari  dell'Arma  dei  carabinieri, del Corpo della
          guardia  di  finanza,  del  Corpo delle guardie di pubblica
          sicurezza  e  del  Corpo  degli agenti di custodia, nonche'
          dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
             2. Il beneficio di cui al precedente comma compete anche
          agli  ufficiali della Marina militare imbarcati come medici
          di  bordo  o  come  commissari  per  l'emigrazione  su navi
          mercantili che trasportano emigranti e al personale civile,
          compreso  quello operaio, dell'amministrazione militare che
          prende imbarco a bordo delle navi militari.
             3.  Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento
          o   in  riserva  dai  militari  addetti  alle  macchine  e'
          aumentato di due quinti.
             4.  Per  i  militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il
          servizio  reso a bordo di navi militari e quello reso sulla
          costa in tempo di guerra e' aumentato della meta'».