Art. 1853 Servizio di volo 1. Il servizio di volo, prestato con percezione delle indennita' di aeronavigazione e di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' computato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Note all'art. 1853: - Il testo degli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, citata nelle note all'articolo 1850, e' il seguente: «Art. 5 (Indennita' di aeronavigazione). - 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attivita' di volo. Tale indennita' e' corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attivita' di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennita' e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree. 2. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II. 3. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attivita' di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta la indennita' mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II. 4. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti, spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di effettivo servizio presso le anzidette unita', in funzione di paracadutista. 5. Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, e' corrisposta un'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura di L. 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili, con le indennita' per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri. 6. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unita' paracadutisti, ma che svolgano l'attivita' annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, e' dovuta per una volta nell'anno solare una mensilita' dell'indennita' percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unita' ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo.». «Art. 6 (Indennita' di volo). - 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi dl volo spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III. 2. Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennita' mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennita' per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia. 3. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuita', effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III. 4. Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalita' di corresponsione l'indennita' mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti». - Il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 20 (Servizio di volo). - 1. Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennita' mensili, e' aumentato di un terzo».