Art. 1853
                          Servizio di volo

1.  Il  servizio di volo, prestato con percezione delle indennita' di
aeronavigazione  e  di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23
marzo 1983, n. 78, e' computato ai sensi dell'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
 
          Note all'art. 1853:
             -  Il  testo  degli  articoli 5 e 6 della legge 23 marzo
          1983,  n.  78,  citata  nelle note all'articolo 1850, e' il
          seguente:
             «Art.  5  (Indennita'  di  aeronavigazione).  -  1. Agli
          ufficiali  e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma
          aeronautica  spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione
          nelle  misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa
          tabella  II,  in  relazione al tipo di aeromobile sul quale
          svolgono   l'attivita'   di   volo.   Tale   indennita'  e'
          corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito
          e  della  Marina,  in  possesso  del  brevetto  militare di
          pilota, assegnati per svolgere attivita' di volo ai reparti
          di  volo  dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica,
          nonche'   a   quelli  assegnati  agli  organi  di  comando,
          addestrativi  e  logistici  preposti all'attivita' aerea di
          ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo
          d'armata    e    di   divisione   dell'Esercito   e   gradi
          corrispondenti   della   Marina  in  possesso  di  brevetto
          militare  di  pilota  la  stessa  indennita' e' corrisposta
          soltanto  quando  sono  direttamente  preposti a comandi di
          unita' aeree.
             2.  Agli  ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica,
          dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti
          supersonici   biposto  da  combattimento  con  funzioni  di
          operatore   di   sistema  spetta  l'indennita'  mensile  di
          aeronavigazione  nelle  misure  stabilite  dalla  colonna 2
          della annessa tabella II.
             3.   Agli   ufficiali   dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica  osservatori,  in  possesso  del  relativo
          brevetto  militare,  assegnati  per  l'attivita'  di volo a
          reparti    di    volo   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica,   spetta   la   indennita'   mensile   di
          aeronavigazione  nella  misura  stabilita  dalla  colonna 4
          dell'annessa tabella II.
             4.  Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali dell'Esercito,
          della  Marina  e  dell'Aeronautica in possesso del brevetto
          militare  di  paracadutista,  chiamati a prestare effettivo
          servizio   in   qualita'  di  paracadutista  presso  unita'
          paracadutisti,     spetta     l'indennita'    mensile    di
          aeronavigazione  nelle  misure  stabilite  dalla  colonna 3
          dell'annessa   tabella   II,   tenendo   conto   unicamente
          dell'anzianita'  di  effettivo servizio presso le anzidette
          unita', in funzione di paracadutista.
             5.  Ai  graduati e ai militari di truppa in possesso del
          brevetto   militare   di   paracadutista,   nelle  medesime
          condizioni  di  impiego  di  cui  al  comma  precedente, e'
          corrisposta  un'indennita' mensile di aeronavigazione nella
          misura di L. 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina
          e  dell'Aeronautica  e  di  lire 80.000, cumulabili, con le
          indennita' per il servizio di istituto di cui alla legge 23
          dicembre  1970,  n.  1054,  e successive modificazioni, per
          quelli dell'Arma dei carabinieri.
             6.  Agli  ufficiali,  ai  sottufficiali  e ai graduati e
          militari   di   truppa   dell'Esercito,   della   Marina  e
          dell'Aeronautica,  in  possesso  del  brevetto  militare di
          paracadutista,  che  non  siano  in  servizio presso unita'
          paracadutisti,  ma  che  svolgano  l'attivita'  annuale  di
          allenamento  con il paracadute stabilita con determinazione
          ministeriale,  e' dovuta per una volta nell'anno solare una
          mensilita'  dell'indennita'  percepita  nell'ultimo mese di
          effettivo  servizio  presso le predette unita' ai sensi dei
          commi quarto e quinto del presente articolo.».
             «Art.  6  (Indennita' di volo). - 1. Agli ufficiali e ai
          sottufficiali   dell'Aeronautica,   dell'Esercito  e  della
          Marina  facenti  parte degli equipaggi fissi dl volo spetta
          l'indennita'  mensile  di volo nelle misure stabilite dalla
          colonna 1 dell'annessa tabella III.
             2. Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito
          e  della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo
          spetta  l'indennita'  mensile  di volo nella misura di lire
          140.000  e  di lire 70.000, cumulabili con l'indennita' per
          il  servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970,
          n.  1054,  e successive modificazioni, per quelli dell'Arma
          dei carabinieri e dei Corpi di polizia.
             3.  Agli  ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica,
          dell'Esercito   e   della   Marina   assegnati   a  reparti
          sperimentali  di  volo  e che vi svolgono, con carattere di
          continuita',  effettive  mansioni di sperimentatore in volo
          spetta  l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite
          dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.
             4.  Resta  ferma  nelle  misure  spettanti anteriormente
          all'entrata  in vigore della presente legge e con le stesse
          modalita'  di  corresponsione  l'indennita' mensile di volo
          dovuta  agli  ufficiali,  ai  sottufficiali e ai graduati e
          militari  di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della
          Marina  che  effettuano  servizi  di volo diversi da quelli
          indicati ai commi precedenti».
             -  Il  testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
          note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «Art.  20  (Servizio di volo). - 1. Il servizio di volo,
          prestato  con percezione delle relative indennita' mensili,
          e' aumentato di un terzo».