Art. 1854 Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre 1. Il servizio prestato dal personale delle Forze di polizia a ordinamento militare negli uffici disagiati di frontiera terrestre e' computato ai sensi degli articoli 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232.
Note all'art. 1854: - Il testo dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 21 (Servizio di confine). - 1. Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza e' computato con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. 2. Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione». - Il testo dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187, e' il seguente: «Art. 16 (Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre). - 1. Al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento di quiescenza, la disposizione dell'articolo 21 del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092».