Art. 1854
   Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre

1.  Il  servizio  prestato  dal  personale  delle  Forze di polizia a
ordinamento militare negli uffici disagiati di frontiera terrestre e'
computato ai sensi degli articoli 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 16 della legge 7 agosto 1990,
n. 232.
 
          Note all'art. 1854:
             -  Il  testo dell'articolo 21 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
          note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «Art.  21  (Servizio  di  confine).  -  1.  Il  servizio
          prestato  ai confini di terra come sottufficiale o militare
          di  truppa  del Corpo della guardia di finanza e' computato
          con  l'aumento  della  meta'  per  i primi due anni e di un
          terzo per il tempo successivo.
             2.  Se  il  servizio di cui al comma precedente e' stato
          reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto
          servizio fosse stato prestato senza interruzione».
             -  Il  testo dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990,
          n.  232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione
          dell'accordo   per   il   triennio  1988-1990  relativo  al
          personale  della  Polizia di Stato ed estensione agli altri
          Corpi  di  polizia),  pubblicata  nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  11  agosto  1990,  n. 187, e' il
          seguente:
             «Art.  16  (Servizio  prestato negli uffici disagiati di
          frontiera  terrestre).  -  1. Al personale della Polizia di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello
          Stato  e  agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza
          in  possesso  delle  qualifiche di polizia giudiziaria e di
          pubblica sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento
          di  quiescenza,  la disposizione dell'articolo 21 del testo
          unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092».