Art. 1856
      Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche

1.  Al  personale  militare  che  presta  servizio  all'estero presso
rappresentanze  diplomatiche  di  cui  all'articolo  1809  nelle sedi
disagiate  o  particolarmente  disagiate,  si  applicano  gli aumenti
previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092.
 
          Nota all'art. 1856:
             -  Il  testo dell'articolo 23 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
          note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «Art.  23  (Servizio  del personale dell'Amministrazione
          degli  affari  esteri  in  residenze  disagiate).  -  1. Il
          servizio  prestato dal personale dell'Amministrazione degli
          affari  esteri  nelle residenze disagiate o particolarmente
          disagiate,  stabilite  con decreto del Ministro competente,
          di   concerto  con  quello  per  il  tesoro,  e'  aumentato
          rispettivamente  della meta' e di tre quarti. A tal fine si
          computano  anche  i periodi di viaggio da una ad altra sede
          disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo».