Art. 1857
            Servizio prestato presso le Forze di polizia

1.  Il  servizio  comunque  prestato  con  percezione dell'indennita'
pensionabile per le Forze di polizia di cui all'articolo 43, comma 3,
della   legge   1°  aprile  1981,  n.  121,  e'  computato  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284.
 
          Note all'art. 1857:
             -  Il  testo  dell'articolo  43, comma 3, della legge 1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della   pubblica  sicurezza),  pubblicata  nel  supplemento
          0rdinario  alla  Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
          e' il seguente:
             «Art. 43 (Trattamento economico). - (Omissis).
             3.  Il  trattamento  economico del personale che espleta
          funzioni  di  polizia  e'  costituito  dallo  stipendio del
          livello  retributivo  e  da  una  indennita'  pensionabile,
          determinata  in base alle funzioni attribuite, ai contenuti
          di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
          e al rischio connessi al servizio.
             (Omissis)».
             -  Il  testo  dell'articolo  3,  comma 5, della legge 27
          maggio   1977,  n.  284  (Adeguamento  e  riordinamento  di
          indennita'  alle  forze  di  polizia ed al personale civile
          degli  istituti  penitenziari),  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 11 giugno 1977, n. 158, e' il seguente:
             «Art. 3. - (Omissis).
             5.  Ai  fini  della  liquidazione e riliquidazione delle
          pensioni,  il  servizio  comunque  prestato  con percezione
          dell'indennita'  per  servizio  di  istituto  o  di  quelle
          indennita'  da  essa  assorbite  per effetto della legge 22
          dicembre  1969,  n.  967,  e' computato con l'aumento di un
          quinto».