Art. 1857 Servizio prestato presso le Forze di polizia 1. Il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' pensionabile per le Forze di polizia di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' computato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284.
Note all'art. 1857: - Il testo dell'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nel supplemento 0rdinario alla Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, e' il seguente: «Art. 43 (Trattamento economico). - (Omissis). 3. Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio. (Omissis)». - Il testo dell'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284 (Adeguamento e riordinamento di indennita' alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1977, n. 158, e' il seguente: «Art. 3. - (Omissis). 5. Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' per servizio di istituto o di quelle indennita' da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' computato con l'aumento di un quinto».