Art. 1860
              Studi superiori richiesti agli ufficiali

1.  La  valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali e'
effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
 
          Nota all'art. 1860:
             -  Il  testo dell'articolo 32 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
          note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «Art.  32  (Studi superiori richiesti agli ufficiali). -
          1.  Nei  confronti  degli  ufficiali  per  la cui nomina in
          servizio   permanente  effettivo  sia  stato  richiesto  il
          possesso  del  diploma  di  laurea  si computano tanti anni
          antecedenti  alla  data di conseguimento di detto titolo di
          studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale
          dei relativi corsi.
             2.  Si  computano  altresi'  gli  anni corrispondenti al
          corso  di  studi universitari, di durata inferiore al corso
          di  laurea,  richiesti  come  condizione  necessaria per la
          nomina  in servizio permanente effettivo o per l'ammissione
          ai  corsi  normali delle accademie militari per la nomina a
          ufficiale in servizio permanente effettivo».