Art. 1861 
         Diritto alla costituzione di posizione assicurativa 
 
  1. La costituzione della posizione assicurativa per il militare  in
servizio permanente e' effettuata  ai  sensi  dell'articolo  124  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
  2. Il personale volontario in ferma che cessa  dal  servizio  senza
aver acquisito diritto a pensione, ha diritto, all'atto dell'invio in
congedo  e  per  l'effettivo  periodo  di  servizio  prestato,   alla
costituzione  della  posizione  assicurativa  di  cui  al  comma   1,
effettuata a cura e a spese dell'INPDAP, mediante il  versamento  dei
contributi determinati secondo le norme in  vigore  per  la  predetta
assicurazione. 
  3. Se il  personale  di  cui  al  comma  2  assume  successivamente
servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si  procede
all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto  nazionale
della previdenza sociale e' tenuto  a  rimborsare,  senza  interesse,
l'ammontare dei suddetti contributi salvo che  l'interessato  rinunci
al computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui
si riferiscono i  contributi  stessi.  Se  prima  dell'assunzione  in
servizio pensionabile e' stata conseguita  pensione  di  invalidita',
l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai  fini
della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di  invalidita'
e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale  le  rate
riscosse, senza interessi. 
  4. In favore degli ufficiali piloti e  navigatori  di  complemento,
congedati alla scadenza della ferma prevista dall'articolo 943, comma
1 ovvero prosciolti dalla ferma senza aver  acquisito  il  diritto  a
pensione, l'INPDAP provvede, all'atto dell'invio  in  congedo  e  per
l'effettivo periodo di servizio  prestato,  alla  costituzione  della
posizione   assicurativa    nell'assicurazione    obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti,  mediante  il  versamento
dei  contributi  stabiliti  dalle  norme   vigenti.   L'importo   dei
contributi nella misura del 50 per cento e' a carico del militare  ed
e' trattenuto sul premio di fine  ferma  eventualmente  spettante  ai
sensi  dell'articolo  1797;  la  parte  eccedente  rimane  a   carico
dell'INPDAP. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 1861: 
             - Il testo dell'articolo 124 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  citato  nelle
          note all'articolo 1841, e' il seguente: 
             «Art. 124 (Costituzione della posizione assicurativa). -
          1. Qualora il  dipendente  civile  ovvero  il  militare  in
          servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza
          aver acquistato il diritto a pensione  per  mancanza  della
          necessaria  anzianita'  di  servizio,  si  fa  luogo   alla
          costituzione       della       posizione       assicurativa
          nell'assicurazione per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i
          superstiti presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale, per il periodo di servizio prestato. 
             2.  L'importo  complessivo  delle  quote  dei   relativi
          contributi a carico del lavoratore e del datore di  lavoro,
          da versarsi al predetto istituto, e' portato in  detrazione
          dall'indennita'  per  una  volta   tanto   spettante   agli
          interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo
          Stato. 
             3. Ove non spetti l'indennita' suddetta, l'intero  onere
          e' assunto dallo Stato. 
             4. Nei casi di servizi  ricongiungibili  previsti  dagli
          articoli 119, 120, 121 e 122, ove spetti indennita' per una
          volta  tanto,  l'eventuale  onere   differenziale   per   i
          contributi e' ripartito fra lo Stato e gli altri  enti,  in
          proporzione delle rispettive quote; ove la  indennita'  non
          spetti   l'intero   onere   e'   ripartito   nella   stessa
          proporzione. 
             5. Per i servizi computabili a domanda, la  costituzione
          della posizione assicurativa si effettua a norma  dell'art.
          40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646,  concernente  gli
          ordinamenti  degli  istituti  di   previdenza   presso   il
          Ministero del tesoro. 
             6. Per il personale cessato dal  servizio  anteriormente
          al 30 aprile 1958, si applica  l'art.  52  della  legge  30
          aprile 1969, n. 153.».