Art. 1861 Diritto alla costituzione di posizione assicurativa 1. La costituzione della posizione assicurativa per il militare in servizio permanente e' effettuata ai sensi dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Il personale volontario in ferma che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, ha diritto, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa di cui al comma 1, effettuata a cura e a spese dell'INPDAP, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione. 3. Se il personale di cui al comma 2 assume successivamente servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi salvo che l'interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi. Se prima dell'assunzione in servizio pensionabile e' stata conseguita pensione di invalidita', l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidita' e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi. 4. In favore degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, congedati alla scadenza della ferma prevista dall'articolo 943, comma 1 ovvero prosciolti dalla ferma senza aver acquisito il diritto a pensione, l'INPDAP provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme vigenti. L'importo dei contributi nella misura del 50 per cento e' a carico del militare ed e' trattenuto sul premio di fine ferma eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 1797; la parte eccedente rimane a carico dell'INPDAP. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 1861: - Il testo dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 124 (Costituzione della posizione assicurativa). - 1. Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianita' di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato. 2. L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, e' portato in detrazione dall'indennita' per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato. 3. Ove non spetti l'indennita' suddetta, l'intero onere e' assunto dallo Stato. 4. Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli articoli 119, 120, 121 e 122, ove spetti indennita' per una volta tanto, l'eventuale onere differenziale per i contributi e' ripartito fra lo Stato e gli altri enti, in proporzione delle rispettive quote; ove la indennita' non spetti l'intero onere e' ripartito nella stessa proporzione. 5. Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione assicurativa si effettua a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. 6. Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958, si applica l'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153.».