Art. 1862 Divieto di costituzione di posizione assicurativa 1. In aggiunta ai casi previsti dagli articoli 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non si da' luogo alla costituzione di posizione assicurativa in caso di titolarita' di trattamento pensionistico privilegiato tabellare.
Nota all'art. 1862: - Il testo degli articoli 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 126 (Casi di esclusione). - 1. Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione: a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme vigenti; b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente. 2. La costituzione della posizione anzidetta e' parimenti esclusa qualora, in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio, non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.». «Art. 127 (Annullamento della posizione assicurativa). - 1. La posizione assicurativa e' annullata qualora, dopo la sua costituzione, il dipendente acquisti titolo all'assegno vitalizio di cui alla lettera a) dell'articolo precedente o assuma un altro servizio di cui alla lettera b) dello stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in favore del dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione. 2. Qualora la posizione assicurativa abbia gia' fatto conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la indennita' di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, gli interessati per essere ammessi alla ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della pensione a carico dello Stato, devono rinunciare alla pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le indennita' riscosse con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento. 3. Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in relazione a servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati.».