Art. 1862
          Divieto di costituzione di posizione assicurativa

1.  In aggiunta ai casi previsti dagli articoli 126 e 127 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non si da'
luogo   alla  costituzione  di  posizione  assicurativa  in  caso  di
titolarita' di trattamento pensionistico privilegiato tabellare.
 
          Nota all'art. 1862:
             -  Il  testo  degli  articoli  126 e 127 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973, n. 1092,
          citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «Art.  126  (Casi  di  esclusione). - 1. Non si fa luogo
          alla   costituzione  della  posizione  assicurativa  per  i
          dipendenti  cessati  dal  servizio  senza aver acquisito il
          diritto a pensione:
              a)  che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto
          a  carico del fondo di previdenza per i dipendenti statali,
          salvo  che  non  optino per la costituzione della posizione
          assicurativa  presso  l'Istituto nazionale della previdenza
          sociale, secondo le norme vigenti;
              b)   che  assumano  un  altro  servizio  di  cui  debba
          effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio
          precedente.
             2.   La   costituzione   della  posizione  anzidetta  e'
          parimenti  esclusa qualora, in caso di morte del dipendente
          in  attivita'  di  servizio,  non sussista per i superstiti
          diritto    a   pensione   nell'assicurazione   obbligatoria
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.».
             «Art. 127 (Annullamento della posizione assicurativa). -
          1.  La posizione assicurativa e' annullata qualora, dopo la
          sua costituzione, il dipendente acquisti titolo all'assegno
          vitalizio di cui alla lettera a) dell'articolo precedente o
          assuma  un  altro  servizio  di  cui  alla lettera b) dello
          stesso  articolo,  ovvero  quando  venga  riconosciuto,  in
          favore  del  dipendente  o  dei  suoi superstiti, diritto a
          pensione.
             2.  Qualora  la  posizione assicurativa abbia gia' fatto
          conseguire  la  pensione  a  carico dell'Istituto nazionale
          della previdenza sociale o la indennita' di cui all'art. 13
          della   legge   4   aprile   1952,  n.  218,  e  successive
          modificazioni,  gli  interessati  per  essere  ammessi alla
          ricongiunzione  dei  servizi  o  per il conseguimento della
          pensione  a  carico  dello  Stato,  devono  rinunciare alla
          pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le
          indennita'  riscosse  con  gli interessi composti al saggio
          annuo del 5 per cento.
             3. Nei casi di annullamento della posizione assicurativa
          costituita  in  relazione  a  servizi  statali,  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza sociale restituisce allo Stato
          l'importo dei contributi versati.».