Art. 1864 Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria 1. Per il personale la cui pensione e' liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'eta' di cessazione dall'ausiliaria.
Nota all'art. 1864: - Il testo dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, citata nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.». Si riporta, altresi', la tabella A allegata alla medesima legge, con i coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010: «Tabella A (v. articolo 1, comma 6) COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE ===================================================================== Divisori | Eta' | Valori ===================================================================== 22,627 | 57 | 4,4195 22,035 | 58 | 4,538% 21,441 | 59 | 4,664% 20,843 | 60 | 4,798% 20,241 | 61 | 4,490% 19,635 | 62 | 5,093% 19,024 | 63 | 5,257% 18,409 | 64 | 5,432% 17,792 | 65 | 5,620% tasso di sconto= 1,5%