Art. 1864
        Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria

1.  Per il personale la cui pensione e' liquidata in tutto o in parte
con   il   sistema  contributivo,  il  trattamento  pensionistico  da
attribuire  all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato
applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A
allegata  alla  legge  8  agosto  1995,  n.  335, come periodicamente
rideterminato  ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge.
Al   termine   del  periodo  di  permanenza  in  tale  posizione,  il
trattamento   pensionistico   viene   rideterminato   applicando   il
coefficiente  di trasformazione corrispondente all'eta' di cessazione
dall'ausiliaria.
 
          Nota all'art. 1864:
             -  Il  testo  dell'articolo  1,  comma 11, della legge 8
          agosto  1995,  n. 335, citata nelle note all'articolo 1841,
          e' il seguente:
             «11.   Sulla   base  delle  rilevazioni  demografiche  e
          dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
          lungo  periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti
          a  contribuzione  previdenziale,  rilevati  dall'ISTAT, con
          decreto   del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze,  e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
          trasformazione previsto al comma 6.».
             Si   riporta,  altresi',  la  tabella  A  allegata  alla
          medesima  legge,  con  i  coefficienti  di trasformazione a
          decorrere dal 1° gennaio 2010:

             «Tabella A (v. articolo 1, comma 6)

                        COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

=====================================================================
         Divisori        |        Eta'        |        Valori
=====================================================================
          22,627         |         57         |        4,4195
          22,035         |         58         |        4,538%
          21,441         |         59         |        4,664%
          20,843         |         60         |        4,798%
          20,241         |         61         |        4,490%
          19,635         |         62         |        5,093%
          19,024         |         63         |        5,257%
          18,409         |         64         |        5,432%
          17,792         |         65         |        5,620%

             tasso di sconto= 1,5%