Art. 1865 
   Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria 
 
  1. Per il personale militare escluso dall'istituto  dell'ausiliaria
di cui all'articolo 992,  si  applica  l'articolo  3,  comma  7,  del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 
 
          Nota all'art. 1865:
             -  Il  testo  dell'articolo  3,  comma  7,  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1997,  n.  165,  citato nelle note
          all'articolo 1843, e' il seguente:
             «7.  Per  il  personale  di  cui  all'articolo 1 escluso
          dall'applicazione  dell'istituto  dell'ausiliaria che cessa
          dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto
          dall'ordinamento   di   appartenenza  e  per  il  personale
          militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici
          per  accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il
          cui  trattamento  di  pensione  e'  liquidato in tutto o in
          parte  con  il  sistema  contributivo  di  cui alla legge 8
          agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi
          e'  determinato  con  l'incremento  di  un importo pari a 5
          volte  la  base  imponibile  dell'ultimo  anno  di servizio
          moltiplicata  per l'aliquota di computo della pensione. Per
          il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
          il predetto incremento opera in alternativa al collocamento
          in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.».