Art. 1865 Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria 1. Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Nota all'art. 1865: - Il testo dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, citato nelle note all'articolo 1843, e' il seguente: «7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.».