Art. 1867 Aliquote di rendimento 1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione e' determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Note all'art. 1867: - Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, citata nelle note all'articolo 1866, e' il seguente: «Art. 17 (Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.». - Il testo dell'articolo 59, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, e' il seguente: «Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). - 1. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non gia' previsto, si applica la tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ; a decorrere dalla medesima data e' abrogato il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 . Per gli iscritti alla forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997. Con effetto dalla medesima data: a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attivita' professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili; b) per la determinazione dell'anzianita' contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658 . Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.». - Il testo dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, citata nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.». - Il testo dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 54 (Misura del trattamento normale). - 1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. 2. La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. 3. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di eta' indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. 4. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonche' dei carabinieri e dei finanzieri. 5. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. 6. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. 7. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non puo' superare l'80 per cento della base pensionabile. 8. In ogni caso la pensione spettante non puo' essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. 9. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di eta', senza aver maturato l'anzianita' prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione e' pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. 10. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2. 11. L'indennita' per una volta tanto e' pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.».