Art. 1867
                       Aliquote di rendimento

1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai
fini  della determinazione della misura della pensione e' determinata
ai  sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724,   ferma   restando   l'applicazione   della   riduzione  di  cui
all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la
stessa decorrenza.
2.  Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n.
335,  l'applicazione  delle  disposizioni  di cui al comma 1 non puo'
comportare  un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in
base  all'applicazione  delle  aliquote  di rendimento previste dalle
norme  di  cui  all'articolo  54  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
 
          Note all'art. 1867:
             -  Il  testo  dell'articolo  17, comma 1, della legge 23
          dicembre 1994, n. 724, citata nelle note all'articolo 1866,
          e' il seguente:
             «Art.  17  (Aliquote  di rendimento per il calcolo della
          pensione,  pensioni  in  regime internazionale e rinvio dei
          miglioramenti  delle  pensioni).  -  1.  Con effetto dal 1°
          gennaio  1995  le disposizioni in materia di aliquote annue
          di  rendimento  ai  fini  della determinazione della misura
          della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei
          lavoratori  dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai
          regimi  pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi
          dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive
          o di servizio maturate a decorrere da tale data.».
             -  Il  testo  dell'articolo  59, comma 1, della legge 27
          dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
          finanza  pubblica),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre 1997, n. 302, e' il
          seguente:
             «Art.   59   (Disposizioni  in  materia  di  previdenza,
          assistenza,  solidarieta'  sociale  e  sanita').  -  1. Con
          effetto  sulle anzianita' contributive maturate a decorrere
          dal  1°  gennaio  1998  a  tutti i lavoratori iscritti alle
          forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed
          esonerative,  qualora  non  gia'  previsto,  si  applica la
          tabella  di  cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30
          dicembre  1992, n. 503 ; a decorrere dalla medesima data e'
          abrogato  il  comma  3  dell'articolo 12 del citato decreto
          legislativo  n.  503 del 1992 . Per gli iscritti alla forma
          pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997,
          n.  181,  continua  a  trovare applicazione quanto previsto
          dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del
          1997. Con effetto dalla medesima data:
              a)  gli  aumenti  di  periodi di servizio computabili a
          fini   pensionistici   comunque   previsti   dalle  vigenti
          disposizioni  in  relazione allo svolgimento di particolari
          attivita'     professionali     non     possono    eccedere
          complessivamente  i cinque anni; gli aumenti dei periodi di
          servizio  anche  se  eccedenti i cinque anni, maturati alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, sono
          riconosciuti  validi  a fini pensionistici e se eccedenti i
          cinque anni non sono ulteriormente aumentabili;
              b)  per  la determinazione dell'anzianita' contributiva
          ai fini sia del diritto che della misura della prestazione,
          le  frazioni  di anno non danno luogo ad arrotondamenti per
          eccesso   o  per  difetto.  Sono  fatte  salve  le  domande
          presentate  ai  sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto
          legislativo  4  dicembre  1996,  n. 658 . Sono abrogati gli
          articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
          1973, n. 1092.».
             -  Il  testo  dell'articolo  2,  comma 19, della legge 8
          agosto  1995,  n. 335, citata nelle note all'articolo 1841,
          e' il seguente:
             «19.  L'applicazione  delle  disposizioni  in materia di
          aliquote  di  rendimento previste dal comma 1 dell'articolo
          17   della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  non  puo'
          comportare  un  trattamento  superiore a quello che sarebbe
          spettato   in   base  all'applicazione  delle  aliquote  di
          rendimento previste dalla normativa vigente.».
             -  Il  testo dell'articolo 54 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
          note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «Art.  54  (Misura  del  trattamento  normale).  - 1. La
          pensione  spettante  al  militare che abbia maturato almeno
          quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e'
          pari  al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto
          disposto nel penultimo comma del presente articolo.
             2.  La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1.80 per
          cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
             3.   Per  gli  ufficiali  del  servizio  permanente  che
          rivestono  un  grado  per  il  quale sia stabilito, ai fini
          della  cessazione  dal  servizio,  uno  dei  limiti di eta'
          indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico
          si  applicano  le  percentuali  di  aumento  previste nella
          tabella stessa.
             4.  Le  percentuali di aumento indicate nella lettera B)
          della tabella di cui al precedente comma si applicano anche
          per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano
          o  non  provenienti dal servizio permanente o continuativo,
          nonche' dei carabinieri e dei finanzieri.
             5.  Per  i  sottufficiali  dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica  del ruolo speciale per mansioni d'ufficio
          collocati  in  congedo  prima  del compimento del limite di
          eta'  previsto  per  la cessazione dal servizio si applica,
          relativamente  al  servizio  prestato  fino  alla  data  di
          trasferimento  in  detto  ruolo,  la percentuale di aumento
          inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al
          servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento
          dell'1,80.
             6.  Per  i  sottufficiali  e gli appuntati dell'Arma dei
          carabinieri  e  del  Corpo della guardia di finanza e per i
          sottufficiali  e  i  militari  di  truppa  del  Corpo delle
          guardie  di  pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di
          custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.
             7.  La  pensione  determinata  con  l'applicazione delle
          percentuali  di  cui  ai precedenti commi non puo' superare
          l'80 per cento della base pensionabile.
             8.  In  ogni  caso la pensione spettante non puo' essere
          minore  di  quella  che  il militare avrebbe conseguito nel
          grado  inferiore,  in  base  agli  anni  di  servizio utile
          maturati alla data di cessazione dal servizio.
             9.  Per  il militare che cessa dal servizio permanente o
          continuativo  per  raggiungimento del limite di eta', senza
          aver   maturato   l'anzianita'  prevista  nel  primo  comma
          dell'art.  52,  la pensione e' pari al 2,20 per cento della
          base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
             10.  Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa
          non  appartenenti  al servizio continuativo la misura della
          pensione normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2.
             11. L'indennita' per una volta tanto e' pari a un ottavo
          della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.».