Art. 1869 
Maggiorazione per i percettori dell'indennita' di  aeronavigazione  o
                               di volo 
 
  1. Per il personale militare che  ha  percepito  le  indennita'  di
aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennita' per una
volta tanto sono aumentate di una  aliquota  corrispondente  a  tanti
ventottesimi dei nove decimi delle indennita' di aeronavigazione o di
volo percepite, calcolate ad  anno,  per  quanti  sono  gli  anni  di
servizio effettivo prestati con percezione di dette indennita' e  con
il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di  servizio
di aeronavigazione e di volo. 
  2.La pensione normale di cui al comma 1 e', altresi', aumentata  di
una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento  delle  indennita'  di
aeronavigazione o di volo spettanti all'atto  della  cessazione,  per
ogni anno di servizio di aeronavigazione  o  di  volo  successivo  ai
venti anni di cui al comma 1. 
  3. La somma degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non  puo'  superare
l'80 per cento delle indennita' stesse. 
  4. A fini dell'applicazione del presente articolo  si  tiene  conto
del grado rivestito e dell'anzianita' di servizio aeronavigante o  di
volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal sevizio. 
Il  calcolo  delle  aliquote   pensionabili   delle   indennita'   di
aeronavigazione e di volo, di cui ai  commi  1  e  2,  e'  effettuato
separatamente per  ciascun  periodo  di  impiego  sui  vari  tipi  di
velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di  tali  periodi  e
sulla base  delle  corrispondenti  indennita'  nelle  misure  vigenti
all'atto della cessazione dal servizio. 
  5. Per i periodi di servizio superiori al massimo  pensionabile  si
tiene conto delle misure piu' favorevoli percepite, nel tempo,  dagli
interessati. 
  6. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970  l'attivita'  di  volo
svolta sui velivoli da caccia e' assimilata  a  quella  svolta  sugli
aviogetti. 
  7. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari  di  truppa  non
appartenenti all'Aeronautica che hanno svolto attivita' di  volo,  di
osservazione aerea o di paracadutismo e hanno percepito  l'indennita'
di aeronavigazione o di volo, la  pensione  e  l'indennita'  per  una
volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette  indennita'  nella
misura e con i limiti previsti dai commi da 1 a 6. 
  8. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante  dal
cumulo della quota maturata delle indennita' di aeronavigazione o  di
volo  e  della  quota  in   pensione   risultante   dall'applicazione
dell'articolo 1868 non puo' superare  l'importo  dell'80  per  cento,
rispettivamente,  delle  indennita'  di  aeronavigazione  o  di  volo
previste dagli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 1869: 
             - Per il testo degli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo
          1983, n. 78, si vedano le note all'articolo 1853.