Art. 1874 
            Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza 
 
1. La ritenuta  INPDAP  e'  operata,  nella  misura  prevista  per  i
dipendenti dello  Stato  in  attivita'  di  servizio,  sull'ammontare
complessivo della pensione e della tredicesima mensilita', esclusa la
parte pensionabile delle indennita' di impiego  operativo,  percepite
durante il periodo di permanenza  in  ausiliaria  nonche'  durante  i
corrispondenti  periodi  trascorsi  nella  riserva  o   nel   congedo
assoluto, se questi ultimi sono computabili  ai  fini  degli  aumenti
periodici biennali del 2,50 per cento dello stipendio, nel sistema di
calcolo retributivo. Se il collocamento nella riserva  o  in  congedo
assoluto  e'  stato  determinato  da  ferite,  lesioni  o  infermita'
riportate o aggravate  per  causa  di  guerra,  la  ritenuta  non  e'
operata. 
2.  Il  trattamento  corrisposto  agli  ufficiali  in  ausiliaria  e'
assoggettato al contributo previsto per il personale in  servizio  in
favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
presso l'INPDAP.