Art. 1875
  Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo

1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di
pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del
ricollocamento  in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione
della  pensione  in  relazione  al  nuovo  servizio  prestato;  se il
richiamo  ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della
riliquidazione  si  considera anche l'ultimo stipendio percepito, nel
sistema di calcolo retributivo.