Art. 1876 Norma di salvaguardia per il personale richiamato dal congedo o dall'ausiliaria 1. Al personale richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attivita', se piu' favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all'indennita' di ausiliaria in godimento.