Art. 1876 
Norma di salvaguardia per  il  personale  richiamato  dal  congedo  o
                           dall'ausiliaria 
 
1. Al personale richiamato con assegni dal congedo o dalla  posizione
ausiliaria spetta il trattamento  economico  di  attivita',  se  piu'
favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all'indennita'  di
ausiliaria in godimento.