Art. 1877 
Non cumulabilita' delle rate di pensione  con  assegni  di  attivita'
              spettanti dopo la cessazione dal servizio 
 
1.  Si  applica  l'articolo  58  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate
di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione
dal servizio. 
 
          Nota all'art. 1877:
             -  Il  testo dell'articolo 58 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
          note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «Art.  58  (Non cumulabilita' delle rate di pensione con
          assegni  di  attivita'  spettanti  dopo  la  cessazione dal
          servizio).  - 1. Al personale militare cessato dal servizio
          permanente o continuativo per infermita', per non idoneita'
          agli  uffici  del grado o per causa a questa corrispondente
          ovvero  in  applicazione  delle  norme sull'avanzamento non
          competono  le rate del trattamento di quiescenza durante il
          periodo  di  tre  mesi  in  cui, ai sensi delle leggi sullo
          stato  giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di
          attivita'».