Art. 1877 Non cumulabilita' delle rate di pensione con assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio 1. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio.
Nota all'art. 1877: - Il testo dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 58 (Non cumulabilita' delle rate di pensione con assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio). - 1. Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermita', per non idoneita' agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attivita'».