Art. 188 
                           Organi centrali 
 
1. Sono organi centrali della Sanita' militare: 
a)  La  Direzione  generale  della  sanita'  militare,   disciplinata
dall'articolo 121 del regolamento; 
b) il Collegio medico legale; 
c) le Direzioni dell'autorita' sanitaria delle Forze armate.