Art. 1880 Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta 1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e' pronunciato dal direttore dell'ospedale militare, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in un ospedale militare. 2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 e' espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si e' verificato. 3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel piu' breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo. 4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso. 5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato. 6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 7. Se la lesione e' riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneita' al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 193.
Note all'art. 1880: - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' citato nelle note all'articolo 1878. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28.