Art. 1880 
Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa
                              violenta 
 
1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di  servizio  delle  lesioni
traumatiche e'  pronunciato  dal  direttore  dell'ospedale  militare,
sempre che dette  lesioni  siano  immediate  o  dirette,  con  chiara
fisionomia  clinica  e  con  i  caratteri  dell'infortunio  da  causa
violenta, e  abbiano  determinato  inizialmente  il  ricovero  in  un
ospedale militare. 
2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 e' espresso sulla base
di dati clinici rilevati e degli  elementi  e  circostanze  di  fatto
riportati nelle dichiarazioni a tale scopo  formulate  dal  dirigente
del servizio sanitario e dal  Comandante  del  corpo  e  del  reparto
distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si
e' verificato. 
3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel piu'  breve
tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo. 
4. Le complicanze e  l'eventuale  decesso,  sopraggiunti  durante  il
ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono  formare  oggetto
di nuovo giudizio del direttore del luogo  di  cura,  all'atto  della
dimissione o del decesso. 
5. Delle conclusioni diagnostiche e  medico  legali  e  del  relativo
giudizio deve essere data partecipazione all'interessato. 
6.  In  caso  di  non  accettazione,  viene   eseguita,   a   domanda
dell'interessato,  la  normale  procedura  di  riconoscimento   della
dipendenza da causa di servizio di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 
7. Se la lesione e' riconosciuta dipendente da causa di servizio,  il
giudizio sulla idoneita' al servizio e sulla eventuale assegnazione a
una delle categorie di  cui  alle  tabelle  annesse  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,  n.  915,  e'  devoluto
alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 193. 
 
          Note all'art. 1880:
             -  Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
          2001, n. 461, e' citato nelle note all'articolo 1878.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
          1978,  n.  915  (Testo  unico  delle  norme  in  materia di
          pensioni   di   guerra),   e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28.