Art. 1881
                       Rimborso spese di cura

1.  Sono  a  carico  dell'Amministrazione  le spese di cura, comprese
quelle  per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal
personale   dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica  militare  e  delle  Forze  di polizia a ordinamento
militare,  ai  sensi  degli  articoli  68,  comma  8  del decreto del
Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 34, comma 2 della
legge  16  gennaio 2003, n. 3, 1, commi 219, 220 e 221 della legge 23
dicembre  2005,  n. 266 e 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
 
          Note all'art. 1881:
             -  Il  testo  vigente  dell'articolo  68,  comma  8, del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3  (Testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
          degli   impiegati   civili  dello  Stato),  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 25 gennaio
          1957, n. 22, e' il seguente:
             «8.  Per  le infermita' riconosciute dipendenti da causa
          di  servizio, e' a carico dell'amministrazione la spesa per
          la  corresponsione  di  un  equo  indennizzo per la perdita
          dell'integrita'       fisica      eventualmente      subita
          dall'impiegato».
             -  Il  testo  dell'articolo  34, comma 2, della legge 16
          gennaio  2003,  n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
          di  pubblica  amministrazione),  pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15,
          e' il seguente:
             «2.  Le  spese  sanitarie  sostenute dal personale delle
          Forze  armate  e delle Forze di polizia per cure relative a
          ferite  e  lesioni riportate nello svolgimento di attivita'
          operative    sono    anticipate   dall'Amministrazione   di
          competenza,  nei limiti delle risorse disponibili destinate
          a  tali  finalita',  su richiesta del Comandante di Corpo o
          del funzionario responsabile».
             -  Il testo dell'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2006),   pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302,
          e' il seguente:
             «219.  All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3,
          l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
             «Per  le  infermita' riconosciute dipendenti da causa di
          servizio,  e' a carico dell'amministrazione la spesa per la
          corresponsione   di  un  equo  indennizzo  per  la  perdita
          dell'integrita'       fisica      eventualmente      subita
          dall'impiegato».
             220.  Sono  abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  3  maggio 1957, n. 686,
          nonche'  la  legge  1°  novembre 1957, n. 1140, la legge 27
          luglio  1962,  n.  1116, ed i decreti concernenti norme per
          l'applicazione delle leggi stesse.
             221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni
          che,   comunque,   pongono   le  spese  di  cura  a  carico
          dell'amministrazione,  contenute  nei  contratti collettivi
          nazionali  e nei provvedimenti di recepimento degli accordi
          sindacali,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  carriere
          prefettizie  e diplomatica nonche' alle Forze di polizia ad
          ordinamento  civile e militare, ed in particolare quelle di
          recepimento  dello schema di concertazione per il personale
          delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni
          dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle
          Forze  armate  o appartenente ai Corpi di polizia che abbia
          contratto  malattia  o  infermita'  nel  corso  di missioni
          compiute al di fuori del territorio nazionale».
             -  Il  testo  dell'articolo 1, comma 555, della legge 27
          dicembre  2006,  n. 296 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria  2007),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre  2006, n. 299, come
          modificato  dall'articolo  2,  comma  457,  della  legge 24
          dicembre  2007, n. 244, citata nelle note all'articolo 533,
          e' il seguente:
             «555.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219,
          220  e  221,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si
          applicano,  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore
          della  medesima  legge, alle spese di cura, comprese quelle
          per  ricoveri  in  istituti  sanitari  e  per  protesi, con
          esclusione   delle   cure   balneo-termali,  idropiniche  e
          inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco,  delle  Forze  armate  e  di  polizia e
          conseguenti  a ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          di  servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello
          svolgimento   di   attivita'   operative   o  addestrative,
          riconosciute  dipendenti  da causa di servizio. Resta ferma
          la  vigente  disciplina  in  materia prevista dai contratti
          collettivi  nazionali  o da provvedimenti di recepimento di
          accordi sindacali».