Art. 1883 Anticipo dell'equo indennizzo 1. Ai superstiti dei militari deceduti a seguito di incidente di volo, aventi diritto all'equo indennizzo nella misura corrispondente alla 1^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell'evento lesivo. 2. L'anticipo di cui al comma 1 e' concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico legale ha giudicato che la morte e' avvenuta in servizio e per causa di servizio. Il suddetto anticipo e' reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.
Nota all'art. 1883: - Per la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28, si vedano le note all'art. 713.