Art. 1883
                    Anticipo dell'equo indennizzo

1.  Ai  superstiti  dei  militari  deceduti a seguito di incidente di
volo,  aventi diritto all'equo indennizzo nella misura corrispondente
alla  1^  categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente
della  Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, e' concesso d'ufficio un
anticipo  nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del
beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi
dell'evento lesivo.
2.  L'anticipo  di  cui  al  comma  1  e'  concesso  sul fondo scorta
dell'ente  che amministra il personale che ha subito l'incidente, non
appena  il  competente organo medico legale ha giudicato che la morte
e' avvenuta in servizio e per causa di servizio. Il suddetto anticipo
e' reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.
 
          Nota all'art. 1883:
             -  Per  la  tabella A allegata al decreto del Presidente
          della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n. 915 (Testo unico
          delle  norme  in materia di pensioni di guerra), pubblicato
          nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  29
          gennaio 1979, n. 28, si vedano le note all'art. 713.