Art. 1886
                   Pensione privilegiata tabellare

1.  La  pensione  privilegiata  tabellare  e'  determinata  ai  sensi
dell'articolo   67,   comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2.  All'importo  della pensione, si aggiunge l'indennita' integrativa
speciale,  corrisposta in via separata ai sensi dell'articolo 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324.
3.   La  pensione  privilegiata  tabellare  correlata  a  menomazioni
verificatesi  durante  il  servizio  militare  di  leva  e' esente da
imposta sul reddito.
4.   Il   periodo  di  servizio  che  ha  dato  luogo  alla  pensione
privilegiata  tabellare,  diverso  da quello di leva, non puo' essere
ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.
 
          Note all'art. 1886:
             -  Il  testo  dell'articolo 67, comma 5, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973, n. 1092,
          citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «5.  Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per
          i  sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M, per i
          primi  avieri,  gli allievi scelti e gli avieri nonche' per
          gli  allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza,
          allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti
          di  custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato
          la  misura  della  pensione privilegiata e' quella indicata
          nell'annessa tabella n. 3».
             -  Il  testo dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959,
          n.  324  (Miglioramenti  economici  al personale statale in
          attivita'  ed  in  quiescenza),  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 1959, n. 132, e' il seguente:
             «Art.  2.  -  1.  Ai titolari di pensioni ordinarie o di
          assegni   vitalizi,   temporanei  o  rinnovabili,  diretti,
          indiretti    o   di   riversibilita',   sia   normali   che
          privilegiati,  gia' liquidati o da liquidare a carico dello
          Stato,  del  Fondo  pensioni  delle  Ferrovie dello Stato e
          dell'Amministrazione  ferroviaria,  del Fondo per il culto,
          del  Fondo  di  beneficenza  e di religione della citta' di
          Roma,  dell'Azienda  dei  patrimoni  riuniti  e economali e
          degli   Archivi   notarili,   e'  concessa  una  indennita'
          integrativa  speciale  determinata per ogni anno applicando
          su  una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di
          pensioni  od assegni, la variazione percentuale dell'indice
          del  costo  della  vita  relativo  agli  ultimi dodici mesi
          anteriori  al  luglio  dell'anno immediatamente precedente,
          rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a
          100.   Nella  percentuale  che  misura  la  variazione,  si
          trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si
          arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
             2.  L'indennita'  di  cui  al  presente articolo compete
          anche  ai  titolari  di  pensioni  o  di  assegni  indicati
          nell'art.  20,  L.  29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10,
          della L. 12 febbraio 1955, n. 44.
             3.  Si  intende per indice del costo della vita relativo
          ai   dodici  mesi  considerati,  la  media  aritmetica  dei
          rispettivi   indici  mensili  del  costo  stesso  accertati
          dall'Istituto   centrale   di   statistica  per  i  settori
          dell'industria e del commercio.
             4.  L'indennita' integrativa speciale di cui al presente
          articolo:
              a) non e' cedibile, ne' pignorabile; ne' sequestrabile;
              b)  e'  esente  da  qualsiasi ritenuta, comprese quelle
          erariali,  e  non concorre a formare il reddito complessivo
          ai fini dell'imposta complementare;
              c) non compete per le pensioni pagabili all'estero.
             5.  Nei  casi  di  pensione od assegni in parte a carico
          dello  Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma,
          ed   in   parte   a  carico  di  altri  enti,  l'indennita'
          integrativa   speciale   e'   corrisposta   per   la  parte
          proporzionale   alla   quota   di   pensione   od   assegno
          originariamente  liquidata  a  carico  dello  Stato o delle
          Amministrazioni anzidette.
             6.  L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo
          titolo,  con  opzione  per  la  misura  piu' favorevole, ai
          titolari di piu' pensioni od assegni ordinari.
             7.   La   corresponsione   dell'indennita'   integrativa
          speciale  e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni
          od  assegni  ordinari  che prestino opera retribuita, sotto
          qualsiasi   forma,   presso  lo  Stato  le  amministrazioni
          pubbliche  e gli enti pubblici in genere ancorche' svolgano
          attivita' lucrativa.
             8.  La  concessione dell'indennita' integrativa speciale
          di  cui  al presente articolo e' disposta, d'ufficio, dagli
          Uffici  provinciali  del  tesoro  che  hanno  in  carico le
          rispettive partite di pensione od assegno.
             9.  Per  l'esercizio  1°  luglio  1959-30  giugno  1960,
          l'importo  dell'indennita'  integrativa  speciale di cui al
          presente articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette.
             10.  Per  ciascuno  degli esercizi successivi, l'importo
          dell'indennita'  integrativa speciale sara' determinato con
          decreto del Ministro per il tesoro.
             11.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano  anche ai titolari di pensioni a carico del fondo
          per  il  trattamento  di  quiescenza di cui all'art. 77 del
          D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656.
             12.  Il  relativo maggior onere resta a carico del fondo
          medesimo».