Art. 1886 Pensione privilegiata tabellare 1. La pensione privilegiata tabellare e' determinata ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. All'importo della pensione, si aggiunge l'indennita' integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324. 3. La pensione privilegiata tabellare correlata a menomazioni verificatesi durante il servizio militare di leva e' esente da imposta sul reddito. 4. Il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non puo' essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.
Note all'art. 1886: - Il testo dell'articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «5. Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonche' per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata e' quella indicata nell'annessa tabella n. 3». - Il testo dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1959, n. 132, e' il seguente: «Art. 2. - 1. Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', sia normali che privilegiati, gia' liquidati o da liquidare a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti e economali e degli Archivi notarili, e' concessa una indennita' integrativa speciale determinata per ogni anno applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. 2. L'indennita' di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20, L. 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10, della L. 12 febbraio 1955, n. 44. 3. Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. 4. L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo: a) non e' cedibile, ne' pignorabile; ne' sequestrabile; b) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare; c) non compete per le pensioni pagabili all'estero. 5. Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennita' integrativa speciale e' corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette. 6. L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole, ai titolari di piu' pensioni od assegni ordinari. 7. La corresponsione dell'indennita' integrativa speciale e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorche' svolgano attivita' lucrativa. 8. La concessione dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno. 9. Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette. 10. Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennita' integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656. 12. Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo».