Art. 1888
        Computo delle indennita' di aeronavigazione e di volo

1.   Per  gli  ufficiali  e  sottufficiali  che  hanno  percepito  le
indennita'  di  aeronavigazione  o  di  volo  e  relative  indennita'
supplementari,   la  pensione  privilegiata  di  prima  categoria  e'
aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 1869, con un minimo di
aumento corrispondente a diciotto ventottesimi.
2.  Per i militari di truppa l'aumento di cui al comma 1 e' stabilito
nella misura di euro 82,63 se piloti, di euro 41,32 se specialisti.
3.  L'aumento  della  pensione  di  categoria inferiore alla prima e'
determinato  applicando, alla misura dell'indennita' stabilita per la
prima  categoria,  le  percentuali di cui all'articolo 67 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4.  In  nessun  caso  la pensione privilegiata puo' superare l'ultimo
stipendio    percepito,    aumentato    dell'ultima   indennita'   di
aeronavigazione o di volo calcolata ad anno.
 
          Nota all'art. 1888:
             -   Per  il  testo  dell'articolo  67  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si
          vedano le note agli articoli 1885 e 1886.