Art. 1888 Computo delle indennita' di aeronavigazione e di volo 1. Per gli ufficiali e sottufficiali che hanno percepito le indennita' di aeronavigazione o di volo e relative indennita' supplementari, la pensione privilegiata di prima categoria e' aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 1869, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi. 2. Per i militari di truppa l'aumento di cui al comma 1 e' stabilito nella misura di euro 82,63 se piloti, di euro 41,32 se specialisti. 3. L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima e' determinato applicando, alla misura dell'indennita' stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 4. In nessun caso la pensione privilegiata puo' superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennita' di aeronavigazione o di volo calcolata ad anno.
Nota all'art. 1888: - Per il testo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si vedano le note agli articoli 1885 e 1886.