Art. 1889 
                 Assegno rinnovabile per i militari 
 
  1. Se le infermita' o le lesioni ascrivibili a una delle  categorie
della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, sono suscettibili di miglioramento, spetta  al
militare un assegno  rinnovabile  ai  sensi  degli  articoli  68  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e
5 della legge 26 gennaio 1980, n. 9. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
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          Note all'art. 1889: 
             - La tabella A annessa al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 1978, n.  915,  e'  riportata  nelle
          note all'articolo 713. 
             - Il testo dell'articolo 68 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  citato  nelle
          note all'articolo 1841, e' il seguente: 
             «Art. 68 (Assegno rinnovabile per i militari). -  1.  Se
          le  infermita'  o  le  lesioni  ascrivibili  ad  una  delle
          categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968,
          n. 313,  sono  suscettibili  di  miglioramento,  spetta  al
          militare un  assegno  rinnovabile  di  misura  uguale  alla
          pensione e di durata da due a  sei  anni  in  relazione  al
          tempo  necessario  per  il  miglioramento,   salvo   quanto
          disposto nel quarto comma. 
             2. Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto,  se
          le infermita' o le lesioni sono ancora da ascrivere ad  una
          delle  categorie  della  tabella  A   e   non   sono   piu'
          suscettibili di miglioramento spetta la pensione;  se  sono
          da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata  legge  18
          marzo 1968, n. 313, spetta l'indennita' per una volta tanto
          stabilita  dall'articolo  seguente;  se   non   sono   piu'
          ascrivibili  ad  alcuna  delle  due  tabelle   non   spetta
          ulteriore trattamento  privilegiato.  Qualora,  invece,  le
          infermita' o le lesioni siano ancora da  ascrivere  ad  una
          delle categorie della tabella  A  e  continuino  ad  essere
          suscettibili di miglioramento, spetta  un  secondo  assegno
          rinnovabile che,  insieme  al  precedente,  non  superi  la
          durata di sei anni; se il precedente sia  durato  sei  anni
          spetta la pensione. 
             3. Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta
          la pensione o l'indennita' per una volta tanto, secondo  la
          ascrivibilita' delle infermita' o delle lesioni, oppure non
          spetta  ulteriore  trattamento  se  esse  non   sono   piu'
          ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra. 
             4. La somma dei vari periodi per i  quali  e'  accordato
          l'assegno rinnovabile non puo' eccedere  quattro  anni  per
          gli invalidi affetti da un'infermita' di cui alla tabella E
          annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruenti per  la
          stessa    infermita'    di    assegno    rinnovabile    con
          superinvalidita'.  In   ogni   caso,   se   alla   scadenza
          dell'assegno    l'invalidita'    sia    ascrivibile,    per
          miglioramento, ad una categoria inferiore alla  prima,  gli
          interessati conservano immutato  il  trattamento  economico
          precedente  per  un  biennio  ed   il   nuovo   trattamento
          decorrera' dalla scadenza del biennio  medesimo  ove  venga
          riconfermata l'ascrivibilita' della categoria inferiore. 
             5. Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile,  non
          spetti  la  pensione   privilegiata   ne'   altro   assegno
          rinnovabile, il militare che abbia compiuto  la  necessaria
          anzianita' di servizio consegue  la  pensione  normale  dal
          giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile».