Art. 189 Collegio medico legale 1. Il Collegio medico-legale opera alle dipendenze del Ministero della difesa, esprime pareri medico legali ed esegue le visite dirette ordinate dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. 2. Il Collegio medico-legale e' articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. 3. Al Collegio medico-legale e' assegnato il seguente personale medico: a) due ufficiali medici, ufficiali generali o gradi corrispondenti, in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente e di vice presidente, appartenenti a Forze armate diverse; b) sei ufficiali medici, con il grado di brigadiere generale o colonnello o corrispondenti, con funzioni di presidenti delle sei sezioni; in mancanza di brigadieri generali o gradi corrispondenti in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a brigadieri generali o gradi corrispondenti in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o gradi corrispondenti medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma; c) trenta ufficiali superiori medici delle Forze armate o ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni; d) trenta ufficiali inferiori medici delle Forze armate o ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri aggiunti delle sezioni; e) due ufficiali superiori medici, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti; il segretario, nelle sue temporanee assenze, e' sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente. 4. I componenti del collegio sono scelti possibilmente tra ufficiali medici docenti universitari o specializzati in una branca medico-chirurgica, indipendentemente dal grado o dalla carica rivestita all'interno del collegio. 5. Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria. 6. Gli ufficiali medici di cui al comma 3, lettere b), c) e d) possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, di cui all'articolo 886. Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'eta' dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni dell'articolo 993. 7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina legale militare, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalita' delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile e' determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9. 8. I componenti del Collegio medico-legale sono: a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e civile; b) designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle Forze di polizia; c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici. 9. Il presidente del Collegio medico-legale puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza, la cui misura e' fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento. 10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale e dei gabinetti diagnostici, i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi, che e' costantemente mantenuto. 11. Il Collegio medico-legale dipende direttamente dalla Direzione generale della sanita' militare; ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma, dei cui impianti si serve per l'attivita' di competenza.