Art. 189 
                       Collegio medico legale 
 
1. Il Collegio medico-legale  opera  alle  dipendenze  del  Ministero
della difesa, esprime  pareri  medico  legali  ed  esegue  le  visite
dirette  ordinate  dal  Ministero  della  difesa  e   dalle   sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti. 
2. Il Collegio medico-legale e' articolato in sei sezioni, di cui una
distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti  diagnostici  in
numero adeguato ai compiti attribuiti. 
3. Al Collegio  medico-legale  e'  assegnato  il  seguente  personale
medico: 
a) due ufficiali medici, ufficiali generali o  gradi  corrispondenti,
in servizio permanente effettivo, con funzioni  di  presidente  e  di
vice presidente, appartenenti a Forze armate diverse; 
b) sei ufficiali medici,  con  il  grado  di  brigadiere  generale  o
colonnello o corrispondenti, con funzioni  di  presidenti  delle  sei
sezioni; in mancanza di brigadieri generali o gradi corrispondenti in
servizio permanente,  le  funzioni  di  presidente  di  sezione  sono
affidate a brigadieri generali o gradi corrispondenti in ausiliaria o
nella riserva  o  a  colonnelli  o  gradi  corrispondenti  medici  in
servizio permanente,  fermo  restando  il  numero  complessivo  degli
ufficiali medici di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma; 
c) trenta ufficiali superiori medici delle Forze armate  o  ufficiali
superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente  delle
Forze di polizia a ordinamento militare o  civile,  con  funzioni  di
membri effettivi delle sei sezioni; 
d) trenta ufficiali inferiori medici delle Forze armate  o  ufficiali
inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente  delle
Forze di polizia a ordinamento militare o  civile,  con  funzioni  di
membri aggiunti delle sezioni; 
e) due ufficiali superiori medici, di cui uno segretario del collegio
medico-legale e l'altro della sezione staccata presso  la  Corte  dei
conti; il segretario, nelle sue temporanee assenze, e' sostituito  da
altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto  dal
presidente. 
4. I componenti del collegio sono scelti possibilmente tra  ufficiali
medici  docenti  universitari   o   specializzati   in   una   branca
medico-chirurgica,  indipendentemente  dal  grado  o   dalla   carica
rivestita all'interno del collegio. 
5. Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere c)  e
d) sono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei
gabinetti di radiologia, di  analisi  cliniche,  di  cardiologia,  di
elettroencefalografia,   di    neurologia,    di    oculistica,    di
otorinolaringoiatria. 
6. Gli ufficiali medici di cui al  comma  3,  lettere  b),  c)  e  d)
possono appartenere oltre  che  al  servizio  permanente  anche  alle
categorie in congedo, di cui all'articolo 886.  Per  il  richiamo  in
servizio  degli   ufficiali   medici   da   destinare   al   collegio
medico-legale e per l'eta' dei medici civili chiamati a far parte del
collegio medesimo si applicano le disposizioni dell'articolo 993. 
7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali  medici
in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza  di
ufficiali medici delle  altre  categorie  richiamate,  gli  ufficiali
medici di cui alle lettere  c)  e  d)  del  comma  3  possono  essere
sostituiti, fino a un terzo dell'organico predetto, da medici  civili
scelti fra  docenti  universitari  o  specializzati,  particolarmente
competenti in medicina legale militare, mediante convenzione annuale,
approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla  quale  devono
risultare le modalita' delle prestazioni e il relativo  compenso,  la
cui misura massima mensile e' determinata con  decreto  del  Ministro
della difesa, di cui al comma 9. 
8. I componenti del Collegio medico-legale sono: 
a)  nominati  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  garantendo
un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate  e  le  Forze  di
polizia a ordinamento militare e civile; 
b) designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle  Forze
di polizia; 
c) sostituiti, se occorre, da ufficiali  medici  della  stessa  Forza
armata o di polizia,  designati,  volta  per  volta,  dai  rispettivi
vertici. 
9.  Il  presidente  del  Collegio   medico-legale   puo'   richiedere
l'intervento, con parere consultivo  e  senza  diritto  al  voto,  di
medici estranei al collegio, scelti tra specialisti  civili,  docenti
universitari. Ai predetti consulenti e'  corrisposto  un  gettone  di
presenza, la cui misura e' fissata con  decreto  del  Ministro  della
difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
ciascuna giornata  di  adunanza  del  collegio  tenuta  con  il  loro
intervento. 
10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale e dei
gabinetti   diagnostici,   i    competenti    Ministeri    dispongono
l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, adeguato  nelle
qualifiche e nel  numero  fino  a  raggiungere  un  organico  massimo
complessivo di sessanta elementi, che e' costantemente mantenuto. 
11. Il Collegio medico-legale dipende  direttamente  dalla  Direzione
generale della sanita' militare; ha sede presso  il  Ministero  della
difesa e procede alle  visite  in  appositi  locali  del  Policlinico
militare di Roma, dei  cui  impianti  si  serve  per  l'attivita'  di
competenza.