Art. 1892
Cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennita' per
                           una volta tanto

1.   Il   cumulo   della  pensione  o  dell'assegno  rinnovabile  con
l'indennita'  per  una  volta tanto e' disciplinato dall'articolo 69,
comma  2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
 
          Nota all'art. 1892:
             -  Il  testo  dell'articolo 69, comma 2, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973, n. 1092,
          citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «2.  E'  consentito  il  cumulo  dell'indennita' per una
          volta  tanto  con  la  pensione o l'assegno rinnovabile per
          infermita' ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18
          marzo  1968,  n.  313  .  Le due attribuzioni si effettuano
          distintamente,  ma  l'ammontare  dei  due  trattamenti  non
          potra'  in  alcun  caso  superare la misura del trattamento
          complessivo  che  sarebbe  spettato all'invalido qualora le
          infermita'   classificate  alla  tabella  B  fossero  state
          ascritte all'ottava categoria della tabella A.».