Art. 1896 Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio 1. Ai superstiti dei soggetti deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale, e' corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento del beneficio previsto dagli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico: a) militari in servizio permanente e di complemento; b) personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; c) militari in servizio di leva; d) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate; e) allievi carabinieri; f) allievi finanzieri; g) allievi delle accademie militari; h) allievi delle scuole e dei licei militari; i) volontari in ferma. 2. L'importo della speciale elargizione di cui al comma 1 e' soggetto a rivalutazione annuale automatica in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.
Note all'art. 1896: - Il testo dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1980, n. 230, e' il seguente: «Art. 6. - 1. La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico. 2. Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile». - Il testo dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1990, n. 250, citato nelle note all'art. 1907, e' il seguente: «Art. 4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 e' corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di piu' soggetti, di euro 200.000, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. 2. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta altresi' a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico». - Il testo dell'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187, e' il seguente: «5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalita' e' autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.».