Art. 1896
Speciale  elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di
                              servizio

1.  Ai  superstiti dei soggetti deceduti in attivita' di servizio per
diretto  effetto  di  ferite  o  lesioni  causate da eventi di natura
violenta, riportate nell'adempimento del servizio, appartenenti a una
delle  seguenti  categorie  di personale, e' corrisposta una speciale
elargizione  pari  al  50  per  cento  del  beneficio  previsto dagli
articoli  6  della  legge  13  agosto  1980, n. 466, 4 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206,
aumentata  di  un  ulteriore  30  per cento, quando il dante causa ha
familiari fiscalmente a carico:
a) militari in servizio permanente e di complemento;
b) personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
c) militari in servizio di leva;
d)  richiamati  nelle  Forze  armate,  nella Guardia di finanza e nei
Corpi ausiliari delle Forze armate;
e) allievi carabinieri;
f) allievi finanzieri;
g) allievi delle accademie militari;
h) allievi delle scuole e dei licei militari;
i) volontari in ferma.
2. L'importo della speciale elargizione di cui al comma 1 e' soggetto
a  rivalutazione  annuale  automatica  in  misura  pari  al  tasso di
inflazione  accertato  per  l'anno  precedente,  sulla  base dei dati
ufficiali ISTAT.
 
          Note all'art. 1896:
             -  Il  testo dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980,
          n.  466  (Speciali  elargizioni  a  favore  di categorie di
          dipendenti  pubblici e di cittadini vittime del dovere o di
          azioni  terroristiche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          22 agosto 1980, n. 230, e' il seguente:
             «Art.  6.  -  1.  La  speciale  elargizione  di cui alla
          presente  legge  ed alle altre in essa richiamate, nei casi
          in  cui  compete  alle  famiglie, e' corrisposta secondo il
          seguente ordine:
              1) coniuge superstite e figli se a carico;
              2)  figli,  in  mancanza del coniuge superstite o se lo
          stesso non abbia diritto a pensione;
              3) genitori;
              4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
             2.   Fermo   restando   l'ordine  sopraindicato  per  le
          categorie  di  cui  ai  numeri  2), 3) e 4), nell'ambito di
          ciascuna  di  esse,  si  applicano  le  disposizioni  sulle
          successioni legittime stabilite dal codice civile».
             -  Il testo dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990,
          n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata),   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale  25  ottobre  1990,  n.  250,  citato  nelle note
          all'art. 1907, e' il seguente:
             «Art.  4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai componenti
          la  famiglia  di  colui  che  perda  la vita per effetto di
          ferite  o  lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
          delle  azioni  od  operazioni  di  cui  all'articolo  1  e'
          corrisposta  una  elargizione complessiva, anche in caso di
          concorso   di  piu'  soggetti,  di  euro  200.000,  secondo
          l'ordine  fissato  dall'articolo  6  della  legge 13 agosto
          1980,  n.  466,  come  sostituito dall'art. 2 della legge 4
          dicembre 1981, n. 720.
             2.  L'elargizione  di  cui  al  comma  1  e' corrisposta
          altresi'  a  soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da
          rapporto  di  coniugio,  che  risultino conviventi a carico
          della  persona  deceduta  negli  ultimi tre anni precedenti
          l'evento  ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono
          all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6
          della  legge  13  agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le
          sorelle conviventi a carico».
             -  Il  testo  dell'articolo  5,  comma  5, della legge 3
          agosto  2004,  n.  206 (Nuove norme in favore delle vittime
          del  terrorismo e delle stragi di tale matrice), pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  11  agosto  2004, n. 187, e' il
          seguente:
             «5.  L'elargizione  di  cui  all'articolo  4, comma 1, e
          all'articolo  12,  comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n.
          302,  come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b),
          della  legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella
          misura   di  200.000  euro.  Per  le  stesse  finalita'  e'
          autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.».