Art. 1897
        Speciale trattamento pensionistico di reversibilita'

1.  La  pensione  privilegiata spettante al coniuge superstite e agli
orfani  degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati delle Forze
armate  e  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento militare, caduti
vittime  del  dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a
infrastrutture  civili  e militari, ovvero in operazioni di soccorso,
ovvero  deceduti successivamente per la stessa causa, e' stabilita in
misura  pari  al  trattamento  complessivo di attivita' percepito dal
congiunto all'epoca del decesso o, se piu' favorevole, in misura pari
al  trattamento  complessivo  di  attivita'  del grado immediatamente
superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi
compresi  gli  emolumenti  pensionabili, con esclusione degli assegni
per  il  nucleo  familiare e dell'indennita' integrativa speciale che
sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
2.  Per  il  coniuge  superstite e gli orfani dei militari di truppa,
caduti  vittime  del  dovere  in  servizio  di  ordine  pubblico o di
vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di
soccorso,  la  pensione  privilegiata  ordinaria e' liquidata a norma
dell'articolo   67,   comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3.  E'  fatto  salvo  quanto  disposto dall'articolo 2 della legge 24
maggio   1970,   n.  336,  e,  se  piu'  favorevole,  il  trattamento
privilegiato  ordinario nella misura e alle condizioni previste dalle
disposizioni  in  materia  di  pensioni  di  guerra.  Ai  titolari di
pensione  cosi'  determinata,  va  attribuito, se piu' favorevole, il
trattamento previsto dal presente articolo.
4.  La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli
orfani,  ai  genitori e ai collaterali dei militari indicati ai commi
da  1 a 3 e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme
in vigore.
5.  Il  trattamento  speciale di pensione di cui al presente articolo
sara' riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del
nucleo  familiare e ai miglioramenti economici attribuiti ai militari
in  attivita'  di  servizio  di grado corrispondente a quello posto a
base del trattamento pensionistico.
 
          Note all'art. 1897:
             -  Per  il  testo dell'articolo 67, comma 5, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
          si vedano le note all'articolo 1886.
             -  Il  testo dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970,
          n.   336,  citata  nelle  note  all'articolo  1870,  e'  il
          seguente:
             «Art.  2.  -  1.  Ai dipendenti indicati all'articolo 1,
          all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa,
          sono  attribuiti,  ai  soli  fini  della liquidazione della
          pensione  e della indennita' di buonuscita e di previdenza,
          tre  aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o,
          se  piu'  favorevole,  un aumento periodico per ogni anno o
          frazione,   superiore  a  sei  mesi  di  servizio  militare
          prestato  in  territorio  dichiarato  in  stato  di guerra,
          trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura
          e  in  licenza  di  convalescenza  per  ferite o infermita'
          contratte  presso  reparti  combattenti,  in prigionia e in
          internamento.
             2.  Ai  dipendenti indicati nel precedente comma, a loro
          richiesta  o  a  richiesta  degli  eredi  aventi  diritto a
          pensione  di  riversibilita', anziche' l'attribuzione degli
          aumenti  periodici  di  stipendio,  previsti  dallo  stesso
          precedente  comma,  va  conferita  la qualifica o classe di
          stipendio,  paga  o retribuzione immediatamente superiore a
          quella posseduta.».