Art. 1899
           Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico

1.  L'indennizzo  privilegiato  aeronautico, in caso di decesso di un
dipendente  militare, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati
di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico:
a) ufficiali generali:
1)   euro   7.746,85  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 1898;
2)   euro   1.936,71  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)
dell'articolo 1898;
b) ufficiali superiori:
1)   euro   6.197,48  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 1898;
2)   euro   1.549,37  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)
dell'articolo 1898;
c) ufficiali inferiori:
1)   euro   4.648,11  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 1898;
2)   euro   1.208,51  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)
dell'articolo 1898;
d) sottufficiali:
1)   euro   3.873,43  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 1898;
2)  euro 991,60 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo
1898;
e) graduati e militari di truppa:
1)   euro   3.098,74  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 1898;
2)  euro 774,69 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo
1898.
2. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermita' di un
dipendente  militare, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati
di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie
ascrivibili  alla  1^  e alla 2^ categoria della tabella A annessa al
decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
di  euro  309,87,  per infermita' ascrivibili alla 3^ categoria della
tabella A:
a)  ufficiali generali: euro 7.746,85 per infermita' ascrivibile alla
1^  categoria, euro 6.972,17 per la 2^ categoria ed euro 1.936,71 per
la 3^ categoria;
b) ufficiali superiori: euro 6.197,48 per infermita' ascrivibile alla
1^  categoria, euro 5.577,73 per la 2^ categoria ed euro 1.549,37 per
la 3^ categoria;
c) ufficiali inferiori: euro 4.648,11 per infermita' ascrivibile alla
1^  categoria, euro 4.338,24 per la 2^ categoria ed euro 1.208,51 per
la 3^ categoria;
d)  sottufficiali:  euro  3.873,43 per infermita' ascrivibile alla 1^
categoria, euro 3.563,55 per la 2^ categoria ed euro 991,60 per la 3^
categoria;
e)  graduati  e  militari  di  truppa:  euro  3.098,74 per infermita'
ascrivibile  alla  1^ categoria, euro 2.788,87 per la 2^ categoria ed
euro 774,69 per la 3^ categoria.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di tanti dodicesimi
delle  somme  stesse  quanti  sono  gli  anni  di  servizio  di  volo
effettivamente prestati dal militare.
4.  Se  nell'insieme  del  servizio  di  volo prestato, ai fini della
disposizione  di  cui  al  comma  3, risulta una frazione di anno, il
periodo  che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero, mentre
il periodo uguale o inferiore ai sei mesi si trascura.
5.   Per  i  militari  in  congedo,  che  compiono  esercitazioni  di
allenamento  e  addestramento,  l'aumento  e' pari a tanti dodicesimi
quanti  sono  gli  anni  nei  quali  i  militari  stessi  sono  stati
richiamati  per  allenamento o addestramento, indipendentemente dalla
durata del servizio prestato per ciascuno degli anni stessi.
6.  Nei  casi in cui l'indennizzo privilegiato aeronautico risulti di
importo    inferiore    all'assicurazione    obbligatoria    prevista
dall'articolo  941  del codice della navigazione, l'ammontare di esso
e' elevato fino alla concorrenza della predetta assicurazione.
7.  In  ogni caso, l'indennizzo non e' cumulabile con l'assicurazione
obbligatoria prevista dall'articolo 941 del codice della navigazione.
Se  quest'ultima e' di importo inferiore, l'indennizzo e' corrisposto
per la differenza.
 
          Note all'art. 1899:
             -  La  tabella A annessa al decreto del Presidente della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n. 915, e' riportata nelle
          note all'articolo 773.
             -   Il   testo   dell'articolo   941  del  codice  della
          navigazione e' il seguente:
             «Art.  941  (Norme applicabili). - 1. Il trasporto aereo
          di  persone  e  di bagagli, compresa la responsabilita' del
          vettore  per  lesioni personali del passeggero, e' regolato
          dalle  norme  comunitarie ed internazionali in vigore nella
          Repubblica.
             2.   Al   trasporto  di  bagagli  si  applica,  inoltre,
          l'articolo 953.
             3. La disciplina della presente sezione si applica anche
          ai  trasporti  eseguiti da vettore non munito di licenza di
          esercizio».