Art. 1899 Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico 1. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di decesso di un dipendente militare, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico: a) ufficiali generali: 1) euro 7.746,85 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1898; 2) euro 1.936,71 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1898; b) ufficiali superiori: 1) euro 6.197,48 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1898; 2) euro 1.549,37 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1898; c) ufficiali inferiori: 1) euro 4.648,11 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1898; 2) euro 1.208,51 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1898; d) sottufficiali: 1) euro 3.873,43 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1898; 2) euro 991,60 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1898; e) graduati e militari di truppa: 1) euro 3.098,74 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1898; 2) euro 774,69 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1898. 2. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermita' di un dipendente militare, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie ascrivibili alla 1^ e alla 2^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e di euro 309,87, per infermita' ascrivibili alla 3^ categoria della tabella A: a) ufficiali generali: euro 7.746,85 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 6.972,17 per la 2^ categoria ed euro 1.936,71 per la 3^ categoria; b) ufficiali superiori: euro 6.197,48 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 5.577,73 per la 2^ categoria ed euro 1.549,37 per la 3^ categoria; c) ufficiali inferiori: euro 4.648,11 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 4.338,24 per la 2^ categoria ed euro 1.208,51 per la 3^ categoria; d) sottufficiali: euro 3.873,43 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 3.563,55 per la 2^ categoria ed euro 991,60 per la 3^ categoria; e) graduati e militari di truppa: euro 3.098,74 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 2.788,87 per la 2^ categoria ed euro 774,69 per la 3^ categoria. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati dal militare. 4. Se nell'insieme del servizio di volo prestato, ai fini della disposizione di cui al comma 3, risulta una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero, mentre il periodo uguale o inferiore ai sei mesi si trascura. 5. Per i militari in congedo, che compiono esercitazioni di allenamento e addestramento, l'aumento e' pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi sono stati richiamati per allenamento o addestramento, indipendentemente dalla durata del servizio prestato per ciascuno degli anni stessi. 6. Nei casi in cui l'indennizzo privilegiato aeronautico risulti di importo inferiore all'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del codice della navigazione, l'ammontare di esso e' elevato fino alla concorrenza della predetta assicurazione. 7. In ogni caso, l'indennizzo non e' cumulabile con l'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del codice della navigazione. Se quest'ultima e' di importo inferiore, l'indennizzo e' corrisposto per la differenza.
Note all'art. 1899: - La tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' riportata nelle note all'articolo 773. - Il testo dell'articolo 941 del codice della navigazione e' il seguente: «Art. 941 (Norme applicabili). - 1. Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilita' del vettore per lesioni personali del passeggero, e' regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica. 2. Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'articolo 953. 3. La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio».