Art. 19
            Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia ha sede a Roma ed
e',  a  tutti  gli  effetti,  inserito  nell'ambito  degli  uffici di
organizzazione del Ministero della difesa.
2.  Le  attivita'  sociali  e di rappresentanza espletate dal Circolo
ufficiali   delle   Forze   armate   d'Italia  non  sono  considerate
commerciali  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  5,  del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3.  Gli  ufficiali  in  servizio delle Forze armate e del Corpo della
guardia di finanza sono iscritti di diritto al Circolo, e sono tenuti
al pagamento obbligatorio della quota mensile.
4.  Al  Circolo  e' destinato personale militare e civile nell'ambito
delle  dotazioni  organiche  del  Ministero  della  difesa,  il quale
subentra   in   tutti   i  rapporti  di  lavoro  in  essere  a  tempo
indeterminato  del  Circolo.  Per il funzionamento sono utilizzate le
risorse  derivanti  dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente
dagli ufficiali, l'ammontare delle quali e' stabilito annualmente dal
Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,   nonche'  gli  eventuali  contributi  finanziari  e
strumentali  forniti  dal  Ministero  della  difesa nell'ambito degli
stanziamenti ordinari di bilancio.
5.  Gli  organi, l'organizzazione e il funzionamento del Circolo sono
disciplinati dal regolamento.
 
          Note all' art. 19:
             -  Il  testo  del  comma  5  dell'art. 4 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto),   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  11  novembre  1972, n. 292, e' il
          seguente:
             «5.  Agli  effetti delle disposizioni di questo articolo
          sono   considerate  in  ogni  caso  commerciali,  ancorche'
          esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita':
              a)  cessioni  di  beni  nuovi  prodotti per la vendita,
          escluse  le  pubblicazioni  delle  associazioni  politiche,
          sindacali   e   di   categoria,  religiose,  assistenziali,
          culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
          e  di  formazione  extra-scolastica  della  persona  cedute
          prevalentemente ai propri associati;
              b)  erogazione  di  acqua  e  servizi  di  fognatura  e
          depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
              c)   gestione  di  fiere  ed  esposizioni  a  carattere
          commerciale;
              d)  gestione  di  spacci aziendali, gestione di mense e
          somministrazione di pasti;
              e) trasporto e deposito di merci;
              f) trasporto di persone;
              g)  organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni turistici;
          prestazioni alberghiere o di alloggio;
              h) servizi portuali e aeroportuali;
              i) pubblicita' commerciale;
              l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
             Non  sono  invece  considerate attivita' commerciali: le
          operazioni  relative all'oro e alle valute estere, compresi
          i  depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca
          d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da
          parte   delle  amministrazioni  militari  o  dei  corpi  di
          polizia,  di  mense e spacci riservati al proprio personale
          ed  a  quello  dei  Ministeri  da cui dipendono, ammesso ad
          usufruirne  per particolari motivi inerenti al servizio; la
          prestazione  alle  imprese consorziate o socie, da parte di
          consorzi  o  cooperative,  di  garanzie  mutualistiche e di
          servizi  concernenti il controllo qualitativo dei prodotti,
          compresa  l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione
          di  manifestazioni  propagandistiche  dai  partiti politici
          rappresentati  nelle  Assemblee  nazionali  e regionali; le
          cessioni  di  beni e prestazioni di servizi poste in essere
          dalla   Presidenza   della  Repubblica,  dal  Senato  della
          Repubblica,   dalla  Camera  dei  deputati  e  dalla  Corte
          costituzionale,  nel  perseguimento delle proprie finalita'
          istituzionali;   le   prestazioni   sanitarie  soggette  al
          pagamento  di  quote di partecipazione alla spesa sanitaria
          erogate  dalle  unita'  sanitarie  locali  e  dalle aziende
          ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.».