Art. 1904
       Vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere

1.  Al  personale  militare  spettano  le provvidenze in favore delle
vittime  del  terrorismo,  della  criminalita' e del dovere, previste
dalle seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
c) legge 23 novembre 1998, n. 407;
d) legge 3 agosto 2004, n. 206;
e) legge 10 ottobre 2005, n. 207.
 
          Note all'art. 1904:
             -  Per  la  legge  13  agosto  1980, n. 466, la legge 20
          ottobre  1990, n. 302, e la legge 3 agosto 2004, n. 206, si
          vedano le note all'articolo 1896.
             -  La  legge  23  novembre  1998, n. 407 (Nuove norme in
          favore  delle  vittime  del terrorismo e della criminalita'
          organizzata),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 26
          novembre 1998, n. 277.
             -  Per la legge 10 ottobre 2005, n. 207, si veda la nota
          all'art. 806.