Art. 1904 Vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere 1. Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207.
Note all'art. 1904: - Per la legge 13 agosto 1980, n. 466, la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e la legge 3 agosto 2004, n. 206, si vedano le note all'articolo 1896. - La legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277. - Per la legge 10 ottobre 2005, n. 207, si veda la nota all'art. 806.