Art. 1905
Provvidenze   alle   vittime   di   incidenti  causati  da  attivita'
                  istituzionali delle Forze armate

1.  Ai superstiti delle vittime di incidenti verificatisi nel corso o
in  conseguenza  di  attivita'  operative e addestrative svolte dalle
Forze  armate  sul  territorio  nazionale nell'adempimento di compiti
assegnati, e' concessa un'elargizione nella misura di 51.645,69 euro,
che  spetta  solo  se  la  vittima o i suoi aventi causa non hanno in
alcun   modo   concorso   all'incidente   con  dolo  o  colpa  grave.
L'elargizione,  che  non  esclude  il  risarcimento del maggior danno
eventualmente  dovuto,  e'  esente da imposte e non e' cumulabile con
altre provvidenze corrisposte allo stesso titolo.
2.  L'elargizione  e'  corrisposta ai superstiti fiscalmente a carico
nell'ordine di priorita':
a) coniuge e figli;
b) figli, in mancanza del coniuge;
c) genitori;
d)  fratelli  e  sorelle,  se  conviventi. Fermo restando il predetto
ordine,   nell'ambito   di   ciascuna   categoria,  si  applicano  le
disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
3.   Se   a  causa  degli  incidenti  indicati  nel  comma  1  deriva
un'invalidita'  permanente,  al  danneggiato  spetta un'anticipazione
sulle  somme  delle  quali  l'Amministrazione della difesa risultera'
debitrice.  La  misura dell'anticipazione e' stabilita in ragione del
grado  di invalidita' e del costo delle cure mediche, gia' effettuate
o da effettuare, necessarie a limitare il danno.
4.  Agli  invalidi,  al  coniuge  superstite e ai figli delle vittime
degli  incidenti di cui al comma 1, se in possesso della cittadinanza
italiana,  si applicano le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n.
68.
5.  Le  modalita'  di  attuazione  delle  norme previste dal presente
articolo sono stabilite nel regolamento.
 
          Nota all'art. 1905:
             - La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
          lavoro   dei   disabili)   e'  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68.