Art. 1906 Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace 1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e ai loro familiari, in caso di decesso, e' attribuito il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1886. 2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati e gli invalidi per servizio. 3. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 e' esente dall'imposta sul reddito.