Art. 1906
Provvidenze  a  favore  delle  vittime di ordigni bellici in tempo di
                                pace

1.  Ai  cittadini  italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di
armi  e  ordigni  esplosivi  lasciati incustoditi o abbandonati dalle
Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate
o  isolate, e ai loro familiari, in caso di decesso, e' attribuito il
trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1886.
2.   Per  il  trattamento  di  pensione  di  cui  al  comma  1  trova
applicazione  la normativa prevista per i mutilati e gli invalidi per
servizio.
3.   Il  trattamento  di  pensione  di  cui  al  comma  1  e'  esente
dall'imposta sul reddito.