Art. 1907
Personale militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale
                               bellico

  1.  La  speciale  elargizione di cui agli articoli 1 della legge 20
ottobre  1990,  n.  302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5,
commi  1  e  2,  della legge 3 agosto 2004, n. 206, e' corrisposta ai
seguenti   soggetti,  che  hanno  contratto  infermita'  o  patologie
tumorali   connesse  all'esposizione  e  all'utilizzo  di  proiettili
all'uranio   impoverito   e   alla   dispersione   nell'ambiente   di
nanoparticelle  di  minerali  pesanti  prodotte  dalle  esplosioni di
materiale bellico, riportando un'invalidita' permanente:
    a)   personale   militare   italiano   impiegato  nelle  missioni
internazionali   svolte   al   di  fuori  del  territorio  nazionale,
autorizzate  dall'autorita'  gerarchicamente  o  funzionalmente sopra
ordinata al dipendente;
    b)  personale  militare italiano impiegato nei poligoni di tiro e
nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
    c)  personale militare italiano impiegato nei teatri di conflitto
e nelle aree di cui alle lettere a) e b).
  2.  In caso di decesso a seguito delle patologie di cui al comma 1,
la  speciale elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto
1980,  n.  466,  4  della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e 5, comma 5
della  legge  3  agosto  2004, n. 206, e' corrisposta, nell'ordine di
priorita', a:
    a) coniuge;
    b) convivente;
    c) figli superstiti;
    d) genitori;
    e) fratelli conviventi e a carico, se unici superstiti.
  3.  I  termini  e le modalita' per il riconoscimento della causa di
servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei
soggetti  indicati  nei commi 1 e 2, entro il limite massimo di spesa
stabilito nell'articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.
 
          Note all'art. 1907:
             -  Il testo dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990,
          n. 302, e' il seguente:
             «Art.  1  (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
          un'invalidita'  permanente, per effetto di ferite o lesioni
          riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi nel territorio
          dello   Stato   di   atti  di  terrorismo  o  di  eversione
          dell'ordine  democratico, a condizione che il soggetto leso
          non  abbia  concorso  alla  commissione degli atti medesimi
          ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12
          del   codice   di  procedura  penale,  e'  corrisposta  una
          elargizione  fino  a  euro  200.000,  in  proporzione  alla
          percentuale  di  invalidita'  riscontrata,  con riferimento
          alla  capacita'  lavorativa,  in  ragione di euro 2.000 per
          ogni punto percentuale.
             1-bis.  Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei
          casi  in  cui  l'elargizione  sia  stata  gia'  richiesta o
          corrisposta da altro Stato.
             2.   L'elargizione   di  cui  al  comma  1  e'  altresi'
          corrisposta  a  chiunque subisca un'invalidita' permanente,
          per  effetto  di  ferite o lesioni riportate in conseguenza
          dello   svolgersi  nel  territorio  dello  Stato  di  fatti
          delittuosi  commessi  per  il perseguimento delle finalita'
          delle  associazioni  di cui all'articolo 416-bis del codice
          penale, a condizione che:
              a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione
          del  fatto  delittuoso  lesivo  ovvero  di reati che con il
          medesimo  siano  connessi  ai  sensi  dell'articolo  12 del
          codice di procedura penale;
              b)  il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo
          ad   ambienti  e  rapporti  delinquenziali,  salvo  che  si
          dimostri  l'accidentalita'  del  suo coinvolgimento passivo
          nell'azione   criminosa   lesiva,  ovvero  risulti  che  il
          medesimo,  al  tempo  dell'evento, si era gia' dissociato o
          comunque   estraniato   dagli   ambienti   e  dai  rapporti
          delinquenziali cui partecipava.
             3.  La  medesima  elargizione  e'  corrisposta  anche  a
          chiunque  subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
          ferite  o  lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
          nel  territorio  dello Stato di operazioni di prevenzione o
          repressione  dei  fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
          condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
          attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
             4.  L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
          corrisposta  a  chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3,
          subisca  un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o
          lesioni  riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
          e  legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei
          casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
          ufficiali  ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita',
          ufficiali  ed  agenti  di  pubblica sicurezza, nel corso di
          azioni  od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi
          nel territorio dello Stato.
             5.   Ai   fini   del  presente  articolo,  l'invalidita'
          permanente   che   comporti  la  cessazione  dell'attivita'
          lavorativa   o   del  rapporto  di  impiego  e'  equiparata
          all'invalidita'  permanente  pari  a  quattro  quinti della
          capacita' lavorativa.».
             -  Per  il  testo dell'articolo 4 della legge 20 ottobre
          1990, n. 302, si vedano le note all'art. 1896.
             - Il testo dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998,
          n.   407,  citata  nelle  note  all'articolo  1904,  e'  il
          seguente:
             «Art.  1.  - 1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della
          legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «non inferiore ad
          un  quarto  della capacita' lavorativa» sono soppresse. Per
          l'attuazione  del presente comma e' autorizzata la spesa di
          lire  1.425  milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a
          decorrere dall'anno 1999.
             2.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  1 della legge 20
          ottobre  1990,  n.  302,  come  modificato  dal comma 1 del
          presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
          ovvero  i  fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
          unici    superstiti,   dei   soggetti   deceduti   o   resi
          permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
          obbligatorio  di cui alle vigenti disposizioni legislative,
          con  precedenza  rispetto  ad  ogni  altra  categoria e con
          preferenza  a  parita'  di titoli. Per i soggetti di cui al
          presente   comma,   compresi   coloro   che  svolgono  gia'
          un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
          sono  previste  per  i  profili professionali del personale
          contrattualizzato  del  comparto  Ministeri fino all'ottavo
          livello  retributivo.  Ferme  restando  le  percentuali  di
          assunzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  per  i
          livelli  retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da
          effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
          cui  all'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   9   maggio   1994,  n.  487,  come  sostituito
          dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          18  giugno  1997,  n. 246, non potranno superare l'aliquota
          del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.
             3.  Il  comma  sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L. 20
          ottobre 1990, n. 302.
             4.  All'articolo  12,  comma  2,  della legge 20 ottobre
          1990, n. 302, il secondo periodo e' soppresso».
             -  Il testo dell'articolo 5, commi 1, 2 e 5, della legge
          3 agosto 2004, n. 206, citata nelle note all'articolo 1896,
          e' il seguente:
             «1.  L'elargizione  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 1
          della   legge   20  ottobre  1990,  n.  302,  e  successive
          modificazioni,  e'  corrisposta  nella  misura  massima  di
          200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita'
          riportata,   in  ragione  di  2.000  euro  per  ogni  punto
          percentuale.
             2.  La  disposizione  di cui al comma 1 si applica anche
          alle  elargizioni  gia' erogate prima della data di entrata
          in  vigore  della  presente legge, considerando nel computo
          anche  la  rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine
          e' autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
             (Omissis).
             5.  L'elargizione  di  cui  all'articolo  4,  comma 1, e
          all'articolo  12,  comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n.
          302,  come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b),
          della  legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella
          misura   di  200.000  euro.  Per  le  stesse  finalita'  e'
          autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004».
             -  Per  il  testo  dell'articolo 6 della legge 13 agosto
          1980, n. 466, si vedano le note all'articolo 1896.