Art. 191 
        Direzioni dell'Autorita' sanitaria delle Forze armate 
 
1.  Presso  ciascuna  Forza  armata   e'   istituita   la   Direzione
dell'Autorita' sanitaria che esercita le attribuzioni in materia di: 
a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187; 
b) organizzazione e coordinamento delle attivita' dei servizi  svolti
dai corpi e dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. 
2. Il direttore dell'Autorita' sanitaria e' nominato  dal  rispettivo
Capo di stato maggiore di Forza  armata  o  dal  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri. 
3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al  comma  1,  presso
ciascuna Direzione dell'Autorita'  sanitaria  di  Forza  armata  sono
istituite: 
a) la commissione medica di 2^ istanza di cui all'articolo 194; 
b) una commissione medica composta da: 
1) il direttore dell'Autorita' sanitaria di Forza armata; 
2) un ufficiale superiore medico, membro e  segretario,  nominato  al
principio di ogni anno; 
3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta  in
volta. 
4. I membri delle commissioni di cui al comma  3  sono  nominati  dal
direttore dell'Autorita' sanitaria  di  Forza  armata;  detti  membri
possono essere  scelti  fra  gli  ufficiali  in  servizio  presso  la
Direzione dell'Autorita' sanitaria militare o presso altre  strutture
sanitarie militari della stessa Forza armata.