Art. 191 Direzioni dell'Autorita' sanitaria delle Forze armate 1. Presso ciascuna Forza armata e' istituita la Direzione dell'Autorita' sanitaria che esercita le attribuzioni in materia di: a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187; b) organizzazione e coordinamento delle attivita' dei servizi svolti dai corpi e dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. 2. Il direttore dell'Autorita' sanitaria e' nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, presso ciascuna Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata sono istituite: a) la commissione medica di 2^ istanza di cui all'articolo 194; b) una commissione medica composta da: 1) il direttore dell'Autorita' sanitaria di Forza armata; 2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno; 3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta. 4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dal direttore dell'Autorita' sanitaria di Forza armata; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione dell'Autorita' sanitaria militare o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.