Art. 1912
Ufficiali dirigenti cessati dall'aspettativa per riduzione dei quadri

1.  Agli ufficiali dirigenti che cessano a domanda dalla posizione di
aspettativa  per  riduzione  di  quadri  compete l'indennita' di fine
servizio  che  sarebbe  loro  spettata  qualora  fossero  rimasti  in
servizio  fino al limite di eta', comprensiva degli aumenti periodici
e  dei  passaggi  di  classe  di stipendio commisurati al trattamento
percepito all'atto della cessazione.