Art. 1912 Ufficiali dirigenti cessati dall'aspettativa per riduzione dei quadri 1. Agli ufficiali dirigenti che cessano a domanda dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri compete l'indennita' di fine servizio che sarebbe loro spettata qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di eta', comprensiva degli aumenti periodici e dei passaggi di classe di stipendio commisurati al trattamento percepito all'atto della cessazione.