Art. 1913 
                   Fondi previdenziali integrativi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto per  i  dipendenti  pubblici  dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di  previdenza
complementare,  gli  ufficiali  e   i   sottufficiali   in   servizio
permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d'ufficio  ai
seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti  e  a
gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze
armate di cui all'articolo 74 del regolamento: 
  a) fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma
dei carabinieri; 
  b) fondo di previdenza ufficiali della Marina militare; 
  c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare; 
  d) fondo  di  previdenza  sottufficiali  dell'Esercito  italiano  e
dell'Arma dei carabinieri; 
  e) fondo di previdenza appuntati e carabinieri; 
  f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare; 
  g) fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica militare. 
  2. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani  militari  in
servizio permanente sono iscritti d'ufficio al  fondo  di  previdenza
ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri. 
  3. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all'atto
della  cessazione  dal  servizio  permanente,  anche   in   caso   di
trattenimento o di richiamo in servizio. 
 
          Nota all'art. 1913:
             -   Il  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124
          (Disciplina  delle  forme  pensionistiche  complementari, a
          norma  dell'articolo  3,  comma  1, lettera v), della L. 23
          ottobre  1992,  n.  421),  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97.