Art. 1913 Fondi previdenziali integrativi 1. Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di previdenza complementare, gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 74 del regolamento: a) fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; b) fondo di previdenza ufficiali della Marina militare; c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare; d) fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; e) fondo di previdenza appuntati e carabinieri; f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare; g) fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica militare. 2. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri. 3. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all'atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio.
Nota all'art. 1913: - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97.