Art. 1914 
                      Indennita' supplementare 
 
  1. Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali  in  servizio  permanente,
nonche' agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei  anni
ai fondi previdenziali di cui  all'articolo  1913,  che  cessano  dal
servizio  con   diritto   a   pensione,   e'   dovuta   un'indennita'
supplementare. 
  2. L'indennita' supplementare e' liquidata in base all'aliquota del
2 per cento dell'ultimo  stipendio  annuo  lordo,  comprensivo  della
tredicesima mensilita', considerato in ragione dell'80 per cento, per
quanti sono gli anni di iscrizione al fondo. 
  3. Ai fini della  liquidazione  dell'indennita'  supplementare  non
sono valutabili i periodi nei quali non vi e'  stato  versamento  del
contributo. 
  4. Agli ufficiali che ne hanno diritto, l'indennita'  supplementare
e' corrisposta allo scadere del quarto anno dalla data di  cessazione
dal servizio permanente. In relazione alle disponibilita' finanziarie
del pertinente fondo previdenziale integrativo  e  delle  prevedibili
cessazioni dal servizio del personale, il  termine  di  quattro  anni
puo' essere  ridotto  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  su
proposta del consiglio di amministrazione della Cassa  di  previdenza
delle  Forze  armate.  Ai  sottufficiali,   agli   appuntati   e   ai
carabinieri, l'indennita' e' corrisposta  all'atto  della  cessazione
dal servizio. 
  5.  L'indennita'  supplementare  e'  reversibile  in   favore   dei
superstiti aventi diritto a pensione. 
  6.  Nell'ipotesi  prevista   dal   comma   5,   il   consiglio   di
amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate provvede
al recupero, nei confronti dei superstiti, dei  debiti  eventualmente
lasciati dall'iscritto, oppure procede alla radiazione delle  partite
di credito senza promuovere alcun  addebito,  secondo  i  casi  e  le
direttive del Ministro della difesa. 
  7. L'indennita' supplementare e' soggetta alle  disposizioni  degli
articoli 17, comma 1, lettera  a),  e  19,  comma  2  -  bis,  ultimo
periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 1914: 
             - Il testo degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19,
          comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, citato nelle note all'articolo 1846,
          e' il seguente: 
             «Art.  17  (Tassazione  separata).  -  1.  L'imposta  si
          applica separatamente sui seguenti redditi: 
              a) trattamento di fine  rapporto  di  cui  all'articolo
          2120 del codice civile e indennita' equipollenti,  comunque
          denominate, commisurate alla durata dei rapporti di  lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi  di  cui
          all'art. 2122 del codice civile; altre indennita'  e  somme
          percepite una volta tanto in  dipendenza  della  cessazione
          dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di  preavviso,
          le somme risultanti dalla capitalizzazione  di  pensioni  e
          quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non  concorrenza
          ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le  somme
          e i valori comunque percepiti, al netto delle spese  legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure   esecutive,   a   seguito    di    provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla 
          risoluzione del rapporto di lavoro; » 
             Art. 19 (Indennita' di fine rapporto). - (Omissis). 
             2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera  a)
          del comma 1 dell'articolo 17,  anche  se  commisurate  alla
          durata del rapporto di lavoro e  anche  se  corrisposte  da
          soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili  per
          il loro ammontare  complessivo,  al  netto  dei  contributi
          obbligatori dovuti per legge,  con  l'aliquota  determinata
          agli effetti del comma  1.  Tali  indennita'  e  somme,  se
          corrisposte a  titolo  definitivo  e  in  relazione  ad  un
          presupposto non connesso alla cessazione  del  rapporto  di
          lavoro che ha generato il  trattamento  di  fine  rapporto,
          sono imponibili per il loro ammontare netto con  l'aliquota
          determinata con i criteri di cui al comma 1.».