Art. 1915 
                          Assegno speciale 
 
  1.  Agli  ufficiali  dell'Esercito   italiano   e   dell'Arma   dei
carabinieri, collocati  nella  riserva  o  in  congedo  assoluto,  e'
corrisposto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno  di  eta',
oltre all'indennita'  supplementare  di  cui  all'articolo  1914,  un
assegno  speciale  in  relazione  al  grado  rivestito  all'atto  del
collocamento nella riserva o in congedo assoluto. 
  2. L'assegno speciale: 
    a) e' soppresso in tutti i casi che  comportano  la  perdita  del
grado o della pensione; 
    b) e' ridotto a meta'  durante  il  periodo  di  sospensione  dal
grado; 
    c) non e' reversibile. 
  3. Le misure annue lorde dell'assegno speciale sono  stabilite  con
decreto del Ministro della  difesa,  su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione della Cassa di  previdenza  delle  Forze  armate,  in
relazione alle disponibilita' finanziarie della pertinente gestione.