Art. 1916 Contributi obbligatori degli iscritti 1. Il contributo obbligatorio in favore dei fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, e' pari al 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito comprendente la tredicesima mensilita', fatto salvo quanto disposto dal comma 2. 2. Il contributo versato al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri e' determinato nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo comprendente la tredicesima mensilita', in relazione al beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale. 3. L'importo dei contributi dovuti dagli iscritti di cui all'articolo 1913, comma 2, e' versato mensilmente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri a cura dell'Amministrazione obbligata a corrispondere loro il trattamento economico di attivita' ai sensi dell'articolo 587. 4. I contributi dovuti dal personale militare i cui assegni sono a carico di altre amministrazioni, sono versati al pertinente fondo secondo criteri e modalita' concordati con le singole amministrazioni interessate.