Art. 1916 
                Contributi obbligatori degli iscritti 
 
1. Il contributo obbligatorio in favore dei  fondi  previdenziali  di
cui all'articolo 1913, e' pari al 2 per cento dell'80 per cento dello
stipendio  annuo  lordo  effettivamente  percepito  comprendente   la
tredicesima mensilita', fatto salvo quanto disposto dal comma 2. 
2.  Il  contributo  versato  al   fondo   di   previdenza   ufficiali
dell'Esercito italiano e dell'Arma  dei  carabinieri  e'  determinato
nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio  annuo
lordo  comprendente  la  tredicesima  mensilita',  in  relazione   al
beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale. 
3. L'importo dei contributi dovuti dagli iscritti di cui all'articolo
1913,  comma  2,  e'  versato  mensilmente  al  fondo  di  previdenza
ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri  a  cura
dell'Amministrazione obbligata a corrispondere  loro  il  trattamento
economico di attivita' ai sensi dell'articolo 587. 
4. I contributi dovuti dal personale militare i cui  assegni  sono  a
carico di altre amministrazioni, sono  versati  al  pertinente  fondo
secondo criteri e modalita' concordati con le singole amministrazioni
interessate.