Art. 1917 
               Restituzione dei contributi obbligatori 
 
1. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri che cessano  dal
servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei  anni  di
iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati
ai fondi previdenziali di  cui  all'articolo  1913  maggiorati  degli
interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.