Art. 1918 
  Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate 
 
1. I proventi dei contributi di cui all'articolo 1916  e  ogni  altra
attivita' di gestione finanziaria, eccedenti la quota  necessaria  al
pagamento dell'indennita' supplementare e  dell'assegno  speciale  di
cui agli articoli 1914 e 1915, sono impiegati in acquisto  di  titoli
del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati
dal  Ministro   della   difesa   su   proposta   del   consiglio   di
amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate  di  cui
agli articoli 74,  75  e  76  del  regolamento,  nel  rispetto  delle
previsioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 
2. I proventi di cui al comma 1 possono, altresi', essere  impiegati,
secondo le  disposizioni  approvate  dal  Ministro  della  difesa  su
proposta del consiglio di amministrazione in  prestiti  da  concedere
agli iscritti. 
 
          Nota all'art. 1918:
             -  Il testo dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969,
          n.  153  (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme
          in   materia   di   sicurezza   sociale),   pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 30 aprile
          1969, e' il seguente:
             «Art. 65. - 1. Gli enti pubblici e le persone giuridiche
          private,  comunque  denominate, i quali gestiscono forme di
          previdenza  e di assistenza sociale sono tenuti a compilare
          annualmente  il piano di impiego dei fondi disponibili. Per
          fondi  disponibili  si  intendono  le  somme  eccedenti  la
          normale liquidita' di gestione.
             2.   La   percentuale  da  destinare  agli  investimenti
          immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
          tali  somme  e non puo' essere inferiore al 20 per cento di
          esse;  le  parti  restanti  possono  essere impiegate negli
          altri   modi   previsti,  per  ciascun  ente,  dalle  leggi
          istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
             3.  Le percentuali possono essere variate in relazione a
          particolari  esigenze  di bilancio o alla forma di gestione
          adottata  da  ciascun  ente con decreto del Ministro per il
          lavoro  e  della previdenza sociale emanato di concerto con
          il  Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e
          la programmazione economica.
             4.  I piani di impiego debbono essere presentati - entro
          30   giorni  dalla  data  d'inizio  dell'esercizio  cui  si
          riferiscono  -  al  Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
             5.  Il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale
          provvede  all'approvazione di tali piani di concerto con il
          Ministero  del  tesoro  e  con  il Ministero del bilancio e
          della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
          a quello di presentazione.
             6.  L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti
          pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
          comma   dalle   procedure   previste  per  l'autorizzazione
          all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
          comprese  le  procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
          n.  1037,  e  nell'articolo 17 del codice civile e relativi
          regolamenti di esecuzione e di attuazione.
             7.  Su  richiesta  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale   o   dell'Istituto   nazionale  della
          previdenza  sociale,  una  quota non superiore al dieci per
          cento  dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle
          quote  percentuali  di cui al secondo comma, all'acquisto e
          alla  costruzione  di immobili per uso ufficio da assegnare
          in locazione alle amministrazioni medesime.
             8.  L'acquisto  e la costruzione di immobili e strutture
          per  uso  degli  uffici  e  per  alloggi  di  servizio  non
          rientrano  tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al
          presente  articolo.  I  piani  relativi a tali investimenti
          sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e
          della  previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
          tesoro,  con  l'estensione  dell'esonero  di  cui  al sesto
          comma.
             9. E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti
          norme».