Art. 1919 Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi 1. L'indennita' di cui all'articolo 1914 e' dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono: a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo; b) nominati ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3. 2. La disposizione di cui all'articolo 1917, si applica al personale di cui al comma 1 che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, e': a) trasferito nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato; b) nominato ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3. 3. I sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente possono chiedere, all'atto di iscrizione al pertinente fondo di previdenza ufficiali, che essa abbia effetto dalla data di iscrizione al pregresso fondo di previdenza sottufficiali previa rinuncia all'indennita' supplementare o alla restituzione dei relativi contributi. In tal caso, l'intero importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati, viene trasferito al competente fondo di previdenza ufficiali. 4. I proventi di cui all'articolo 1918 possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilita' e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere d) ed e), al verificarsi di gravi e documentate esigenze.