Art. 1919 
   Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi 
 
1. L'indennita' di cui all'articolo 1914 e' dovuta  ai  sottufficiali
della Marina militare e dell'Aeronautica militare iscritti da  almeno
sei anni al pertinente fondo, i quali sono: 
a) trasferiti nei ruoli dei  dipendenti  civili  dell'Amministrazione
dello Stato, con decorrenza  dalla  nomina  a  dipendente  civile  di
ruolo; 
b)  nominati  ufficiali  o  sottufficiali  in   servizio   permanente
effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale o sottufficiale in
servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia  limitatamente
ai soggetti di cui al comma 3. 
2. La disposizione di cui all'articolo 1917, si applica al  personale
di cui al comma 1 che, prima del compimento di sei anni di iscrizione
al fondo, e': 
a) trasferito nei ruoli  del  personale  civile  dell'Amministrazione
dello Stato; 
b)  nominato  ufficiale  o  sottufficiale  in   servizio   permanente
effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti  di  cui
al comma 3. 
3. I  sottufficiali  della  Marina  militare  nominati  ufficiali  in
servizio permanente  possono  chiedere,  all'atto  di  iscrizione  al
pertinente fondo di previdenza  ufficiali,  che  essa  abbia  effetto
dalla  data  di  iscrizione  al   pregresso   fondo   di   previdenza
sottufficiali previa rinuncia  all'indennita'  supplementare  o  alla
restituzione dei relativi contributi. In tal caso,  l'intero  importo
dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati,
viene trasferito al competente fondo di previdenza ufficiali. 
4. I proventi di cui  all'articolo  1918  possono  essere  impiegati,
nell'ambito della somma globale annua fissata al  principio  di  ogni
esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle  disponibilita'
e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore
dei militari iscritti ai fondi di cui  all'articolo  1913,  comma  1,
lettere d) ed e), al verificarsi di gravi e documentate esigenze.