Art. 192
                   Commissioni mediche interforze

1.  Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza,
nel  presente  titolo denominate <<Commissioni>>, esprimono i giudizi
sanitari previsti dall'articolo 198.
2.  Le  Commissioni  hanno  una  competenza territoriale definita con
determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.