Art. 1922
                Entita' della pensione straordinaria

1.  La  pensione  straordinaria di cui all'articolo 1921 e' stabilita
nelle seguenti misure annue, con decorrenza 1° gennaio 1985:
a) per il grado di cavaliere di gran croce, euro 1549,37;
b) per il grado di grand'ufficiale, euro 464,81;
c) per il grado di commendatore, euro 413,16;
d) per il grado di ufficiale, euro 361,51;
e) per il grado di cavaliere, euro 309,87.