Art. 1922 Entita' della pensione straordinaria 1. La pensione straordinaria di cui all'articolo 1921 e' stabilita nelle seguenti misure annue, con decorrenza 1° gennaio 1985: a) per il grado di cavaliere di gran croce, euro 1549,37; b) per il grado di grand'ufficiale, euro 464,81; c) per il grado di commendatore, euro 413,16; d) per il grado di ufficiale, euro 361,51; e) per il grado di cavaliere, euro 309,87.